Concorso, per esami, a trecentodieci posti di magistrato ordinario, indetto con decreto ministeriale 29 ottobre 2019 (GU 4a Serie Speciale - Concorsi ed esami n. 91 del 19-11-2019)
Visto il regolamento per il concorso in magistratura, approvato
con regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, e successive modifiche;
Visto il regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, ordinamento
giudiziario, e successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954,
n. 368, recante le norme per la presentazione dei documenti nei
concorsi per le carriere statali e successive modifiche;
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto
degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive
modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686, concernente norme di esecuzione del testo unico delle
disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;
Vista la legge 24 marzo 1958, n. 195, e successive modifiche,
concernente norme sulla costituzione e sul funzionamento del
Consiglio Superiore della Magistratura;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre
1958, n. 916, e successive modifiche, concernente disposizioni di
attuazione e coordinamento della legge 24 marzo 1958, n. 195;
Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958, concernente norme sul
servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata, e
successive modifiche;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, concernente l'esenzione
dall'imposta di bollo per le domande di concorso presso le
amministrazioni pubbliche e successive modifiche;
Vista la legge 27 ottobre 1988, n. 470, concernente anagrafe e
censimento degli italiani all'estero;
Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente norme in favore
dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, legge quadro per
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone
portatrici di handicap;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7
febbraio 1994, n. 174, recante norme sull'accesso dei cittadini degli
Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le
amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modifiche, concernente il regolamento
sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le
modalita' di svolgimento dei concorsi;
Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, concernente nuove norme in
materia di obiezione di coscienza;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Vista la legge 6 marzo 2001, n. 64, recante l'istituzione del
servizio civile nazionale;
Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, concernente
disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello
strumento militare in professionale, a norma dell'art. 3, comma 1,
della legge 14 novembre 2000, n. 331;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente
il Codice in materia di protezione dei dati personali;
Vista la legge 23 agosto 2004, n. 226, concernente la sospensione
anticipata del servizio obbligatorio di leva e la disciplina dei
volontari di truppa in ferma prefissata, nonche' recante delega al
Governo per il conseguente coordinamento con la normativa di settore;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente il
Codice dell'Amministrazione digitale;
Visto il decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, concernente
la nuova disciplina dell'accesso in magistratura e successive
modifiche;
Vista la legge 30 luglio 2007, n. 111, recante modifiche alle
norme sull'ordinamento giudiziario;
Vista la legge 28 gennaio 2009, n. 2, recante misure urgenti per
il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per
ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6
maggio 2009 recante disposizioni in materia di rilascio e di uso
della casella di posta elettronica certificata assegnata ai
cittadini;
Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante disposizioni per lo
sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', nonche' in
materia di processo civile;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente il
Codice dell'ordinamento militare;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con
legge 30 luglio 2010, n. 122, recante misure urgenti in materia di
stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante
disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria;
Vista la legge 4 aprile 2012, n. 35, recante disposizioni urgenti
in materia di semplificazione e di sviluppo;
Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con
legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante ulteriori misure urgenti per
la crescita del Paese;
Vista la legge 31 dicembre 2012, n. 247, recante nuova disciplina
dell'ordinamento della professione forense;
Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con
legge 9 agosto 2013, n. 98;
Vista la legge 30 ottobre 2013, n. 125;
Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147;
Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con
legge 11 agosto 2014, n. 114;
Visto il decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, del 16 settembre 2014;
Visto il decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito con
legge 25 ottobre 2016, n. 197;
Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante disposizioni per
la formazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2019;
Vista la delibera del Consiglio Superiore della Magistratura in
data 23 ottobre 2019;
Decreta:
Art. 1
Posti messi a concorso
E' indetto un concorso, per esami, a trecentodieci posti di
magistrato ordinario.
Art. 2
Requisiti per l'ammissione al concorso
Per essere ammesso al concorso e' necessario che l'aspirante:
a. sia cittadino italiano;
b. abbia l'esercizio dei diritti civili;
c. sia di condotta incensurabile;
d. sia fisicamente idoneo all'impiego a cui aspira;
e. sia in posizione regolare nei confronti del servizio di leva
al quale sia stato eventualmente chiamato;
f. non sia stato dichiarato per tre volte non idoneo nel
concorso per esami alla data di scadenza del termine per la
presentazione della domanda;
g. rientri, senza possibilita' di cumulare le anzianita' di
servizio previste come necessarie nelle singole ipotesi, in una delle
seguenti categorie:
1) magistrati amministrativi e contabili;
2) procuratori dello Stato che non sono incorsi in sanzioni
disciplinari;
3) dipendenti dello Stato, con qualifica dirigenziale o
appartenenti ad una delle posizioni corrispondenti all'area C, gia'
prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro, comparto
ministeri, con almeno cinque anni di anzianita' nella qualifica, che
hanno costituito il rapporto di lavoro a seguito di concorso per il
quale era richiesto il possesso del diploma di laurea in
giurisprudenza conseguito, salvo che non si tratti di seconda laurea,
al termine di un corso universitario di durata non inferiore a
quattro anni e che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;
4) appartenenti al personale universitario di ruolo docente
di materie giuridiche in possesso del diploma di laurea in
giurisprudenza che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;
5) dipendenti, con qualifica dirigenziale o appartenenti alla
ex area direttiva, della pubblica amministrazione, degli enti
pubblici a carattere nazionale e degli enti locali, che hanno
costituito il rapporto di lavoro a seguito di concorso per il quale
era richiesto il possesso del diploma di laurea in giurisprudenza
conseguito, salvo che non si tratti di seconda laurea, al termine di
un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, con
almeno cinque anni di anzianita' nella qualifica o, comunque, nelle
predette carriere e che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;
6) abilitati all'esercizio della professione forense e, se
iscritti all'albo degli avvocati, non incorsi in sanzioni
disciplinari;
7) coloro i quali hanno svolto le funzioni di magistrato
onorario (giudice di pace, giudice onorario di tribunale, vice
procuratore onorario, giudice onorario aggregato, giudice ausiliario
di corte di appello) per almeno sei anni senza demerito, senza essere
stati revocati e che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;
8) laureati in possesso del diploma di laurea in
giurisprudenza conseguito, salvo che non si tratti di seconda laurea,
al termine di un corso universitario di durata non inferiore a
quattro anni e del diploma conseguito presso le scuole di
specializzazione per le professioni legali previste dall'art. 16 del
decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modifiche;
9) laureati che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza,
al termine di un corso universitario di durata non inferiore a
quattro anni, salvo che non si tratti di seconda laurea, ed hanno
conseguito il dottorato di ricerca in materie giuridiche;
10) laureati che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza
a seguito di un corso universitario di durata non inferiore a quattro
anni, salvo che non si tratti di seconda laurea, ed hanno conseguito
il diploma di specializzazione in una disciplina giuridica, al
termine di un corso di studi della durata non inferiore a due anni
presso le scuole di specializzazione di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;
11) laureati che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza
a seguito di un corso universitario di durata almeno quadriennale e
che hanno concluso positivamente lo stage presso gli uffici
giudiziari o hanno svolto il tirocinio professionale per diciotto
mesi presso l'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'art. 73 del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, nel testo vigente a seguito
dell'entrata in vigore del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,
convertito con legge 11 agosto 2014, n. 114;
h. Sia in regola con il pagamento del diritto di segreteria; a
tal fine il candidato deve indicare in domanda l'avvenuto versamento
in conto entrata del bilancio dello Stato della somma di euro 50,00,
quale contributo per la copertura delle spese della procedura
concorsuale, ai sensi dell'art. 3, comma 4-bis, del decreto
legislativo 5 aprile 2006, n. 160. Il versamento potra' essere
effettuato, specificando la causale «concorso magistratura ordinaria
anno 2019», mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente
con codice IBAN IT 62O 07601 14500001020172217, intestato alla
Tesoreria dello Stato, capo XI, capitolo 2413, art. 17, oppure
mediante bollettino postale sul conto corrente postale n. 1020172217,
intestato alla Tesoreria dello Stato, capo XI, capitolo 2413, art.
17, oppure mediante versamento in conto entrate tesoro, capo XI,
capitolo 2413, art. 17, presso una qualsiasi Tesoreria dello Stato.
Il candidato deve, inoltre, indicare gli estremi identificativi del
versamento. Il contributo non e' rimborsabile. La ricevuta del
versamento dovra' essere allegata alla domanda di partecipazione;
i. sia in possesso degli altri requisiti richiesti dalle leggi
vigenti.
Tutti i requisiti devono essere posseduti entro il termine di
trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente
decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami». <leggi di più >
Decreto 20 maggio 2019 - Nomina Commissione esaminatrice del concorso a 330 posti di magistrato ordinario indetto con D.M. 10 ottobre 2018
Il Ministro della Giustizia
Visto il decreto ministeriale 10 ottobre 2018 con il quale è stato indetto un concorso, per esami, a 330 posti di magistrato ordinario;
Visto il decreto ministeriale 26 febbraio 2019 con il quale è stato adottato il diario delle prove scritte del concorso, per esami, a 330 posti di magistrato ordinario;
Visto l’art. 5 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160;
Vista la nota della Direzione Generale dei Magistrati in data 25 febbraio 2019 con la quale sono stati comunicati i nominativi del personale appartenente all’area terza, da designare come segretari della commissione esaminatrice;
Vista la delibera del Consiglio Superiore della Magistratura in data 13 marzo 2019 con la quale si è preso atto della designazione dei segretari della Commissione medesima;
Vista la delibera del Consiglio Superiore della Magistratura in data 15 maggio 2019 con la quale è stata nominata la Commissione esaminatrice
DECRETA
La Commissione esaminatrice del concorso a 330 posti di magistrato ordinario, indetto con decreto ministeriale 10 ottobre 2018, è composta come segue:
Presidente
ORILIA Lorenzo - Consigliere della Corte di Cassazione
Componenti
- AMBROSINO Caterina, Giudice del Tribunale di Milano
- ANGARANO Rosanna, Giudice del Tribunale di Bari
- BUSACCA Angelo Gabriele, Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Catania
- BUSACCA Mariarosa, Consigliere della Corte d’Appello di Milano
- CARAMIELLO Mariaraffaella, Giudice del Tribunale di Napoli
- CUGINI Tiziana, Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma
- DE BARTOLOMEIS Sergio, Consigliere sezione lavoro della Corte di Appello di Lecce
- DI FALCO Eugenia, Giudice del Tribunale per i Minorenni di Firenze
- FABBRO Maria Luisa, Giudice del Tribunale di Torino
- FERNANDES Giulio, Consigliere della Corte di Cassazione
- GALASSO Giovanni, Consigliere della Corte d’Appello di Napoli
- GASPARINI Martina, Giudice del Tribunale di Venezia
- LOSAVIO Paola, Giudice del Tribunale di Modena
- MARITATI Alcide, Giudice del Tribunale di Lecce
- MOSTARDA Sabrina, Consigliere sezione lavoro della Corte di Appello di Roma
- ORFANELLI Renato, Giudice del Tribunale di Roma
- PIRONE Olga, Consigliere sezione lavoro della Corte di Appello di Roma
- RUSSO Elvira, Giudice del Tribunale di Napoli
- SCALERA Antonio, Consigliere della Corte d’Appello di Catanzaro
- VENNERI Enrichetta Maria Rosaria, Giudice del Tribunale di Roma
- BOTTARI Carlo, prof. ordinario – Università degli Studi di Bologna
- LAZZARA Paolo, prof. ordinario - Università degli Studi Roma Tre
- RAFARACI Tommaso Rosario, prof. ordinario - Università degli Studi di Catania
- TROISI Bruno, prof. ordinario - Università degli Studi di Cagliari
- VENDITTI Carlo, prof. ordinario - Università della Campania “Luigi Vanvitelli”
- FERINA Federico, avvocato del foro di Palermo
- MERLI Enrico, avvocato del foro di Alessandria
- SABBATELLI Illa, avvocato del foro di Bari
Segretari
- PODDA Maria Grazia, Ufficio del Capo Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria
- ZESI Micaela, Ufficio del Capo Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria
- APA Giuseppina, Direzione Generale del personale e della formazione
- FLAVIANO Rosalba, Direzione Generale del personale e della formazione
- TUCCELLI Rosa, Direzione Generale del personale e della formazione
- VELLA Saverio, Direzione Generale del personale e della formazione
- ZENE Emanuela, Direzione Generale del personale e della formazione
- AUGUGLIARO Caterina, Direzione Generale delle risorse e delle tecnologie
- BERETTIERI Cinzia, Direzione Generale dei Magistrati
- MATERA Anna Rita, Direzione Generale dei Magistrati
- SPINAPOLICE Amilcare, Direzione Generale dei Magistrati
- PUNZINA Loredana, Direzione Generale di Statistica
- CENCI Luciana, Dipartimento per gli Affari di Giustizia
- CONTENTO Francesca, Dipartimento per gli Affari di Giustizia
- SANFELICE Beniamino, Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria
- VENEZIA Vanni, Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria
- BIANCHI Andrea, Corte di Cassazione
- ESPOSITO Pierluigi, Corte di Cassazione
- GERBINO Chiara, Corte di Cassazione
- MARCON Lucia, Corte di Cassazione
- RIZZO Aldo, Corte di Cassazione
- SCARSELLA Cinzia, Corte di Cassazione
- GALLO Anna Maria, Corte di Appello
- BONITO Maura, Procura Generale presso la Corte di Appello
- FELLI Fabiana, Procura Generale presso la Corte di Appello
- GIANNERAMO Mariasilvia, Procura Generale presso la Corte di Appello
- SARIGU Alessio, Procura Generale presso la Corte di Appello
- BATTISTELLA Ilaria, Tribunale
- CAPANNOLO Roberto, Tribunale
- CASTAGNELLA Pietro, Tribunale
- TIANO Michele, Tribunale
- AVERSANO Claudia, Procura della Repubblica
- BARILOTTI Giuliana, Procura della Repubblica
- DI COSTANZO Ira Lorna, Procura della Repubblica
- FOGOLA Anna, Procura della Repubblica
La dott.ssa Alessandra Celentano, responsabile dell’Ufficio Concorsi Magistrati, è nominata coordinatore della segreteria della predetta Commissione.
La relativa spesa graverà sul capitolo 1461, piani gestionali 1 e 4, del bilancio di questo Ministero per l’anno finanziario 2019 e sui corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
Concorso a 330 posti di magistrato ordinario
Nei giorni 4, 5 e 7 giugno 2019 si terranno le prove scritte del concorso a 330 posti di magistrato ordinario, indetto con decreto ministeriale 10 ottobre 2018. Lo svolgimento delle prove avrà luogo a Roma, nei locali della Fiera Roma di via Portuense 1645-1647. Eventuali ulteriori comunicazioni saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale del 10 maggio 2019.
Dal 4 giugno iniziano le prove scritte. Durante le prove, i partecipanti avranno a disposizione per ciascuna materia, 8 ore per lo svolgimento del tema, a partire dalla dettatura della traccia. Sono stati tuttavia previsti eventuali tempi aggiuntivi peri i candidati portatori di handicap, concessi con delibera del Consiglio Superiore della Magistratura.
Dopo l’identificazione, e prima dell’inizio delle prove, ai candidati verranno consegnati dei codici e dei testi di legge di cui è ammessa la consultazione in sede di esami nel seguente ordine:
- il giorno 1 giugno 2019, dalle ore 8.30 alle ore 13.30, i candidati il cui cognome inizia con una lettera compresa tra la “ A ” e la “ D”;
- il giorno 1 giugno 2019, dalle ore 14.30 alle ore 17.30, i candidati il cui cognome inizia con una lettera compresa tra la “ E“ e la “ L”;
- il giorno 3 giugno 2019, dalle ore 8.30 alle ore 13.30, i candidati il cui cognome inizia con una lettera compresa tra la “ M“ e la “ R“;
- il giorno 3 giugno 2019, dalle ore 14.30 alle ore 17.30, i candidati il cui cognome inizia con una lettera compresa tra la “ S“ e la “ Z“.
Coloro che non parteciperanno alle operazioni di identificazione e controllo codici e testi di legge, nel giorno e nelle ore stabiliti, potranno sostenere le prove, presentandosi il primo giorno delle prove scritte, salva l’impossibilità assoluta di utilizzare il materiale di consultazione, che non sarà ammesso in nessun caso nella sede di esame.
Concorso a 330 posti di magistrato ordinario
ART. 1
Posti messi a concorso
E’ indetto un concorso, per esami, a 330 posti di magistrato ordinario.
ART. 2
Requisiti per l'ammissione al concorso
Per essere ammesso al concorso é necessario che l'aspirante:
- sia cittadino italiano;
- abbia l'esercizio dei diritti civili;
- sia di condotta incensurabile;
- sia fisicamente idoneo all'impiego a cui aspira;
- sia in posizione regolare nei confronti del servizio di leva al quale sia stato eventualmente chiamato;
- non sia stato dichiarato per tre volte non idoneo nel concorso per esami alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda;
- rientri, senza possibilità di cumulare le anzianità di servizio previste come necessarie nelle singole ipotesi, in una delle seguenti categorie:
- magistrati amministrativi e contabili;
- procuratori dello Stato che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;
- dipendenti dello Stato, con qualifica dirigenziale o appartenenti ad una delle posizioni corrispondenti all’area C, già prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro, comparto Ministeri, con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica, che hanno costituito il rapporto di lavoro a seguito di concorso per il quale era richiesto il possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito, salvo che non si tratti di seconda laurea, al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni e che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;
- appartenenti al personale universitario di ruolo docente di materie giuridiche in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;
- dipendenti, con qualifica dirigenziale o appartenenti alla ex area direttiva, della pubblica amministrazione, degli enti pubblici a carattere nazionale e degli enti locali, che hanno costituito il rapporto di lavoro a seguito di concorso per il quale era richiesto il possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito, salvo che non si tratti di seconda laurea, al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica o, comunque, nelle predette carriere e che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;
- abilitati all’esercizio della professione forense e, se iscritti all’albo degli avvocati, non incorsi in sanzioni disciplinari;
- coloro i quali hanno svolto le funzioni di magistrato onorario (giudice di pace, giudice onorario di tribunale, vice procuratore onorario, giudice onorario aggregato, giudice ausiliario di corte di appello) per almeno sei anni senza demerito, senza essere stati revocati e che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;
- laureati in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito, salvo che non si tratti di seconda laurea, al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni e del diploma conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali previste dall’articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modifiche;
- laureati che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza, al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, salvo che non si tratti di seconda laurea, ed hanno conseguito il dottorato di ricerca in materie giuridiche;
- laureati che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, salvo che non si tratti di seconda laurea, ed hanno conseguito il diploma di specializzazione in una disciplina giuridica, al termine di un corso di studi della durata non inferiore a due anni presso le scuole di specializzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;
- laureati che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di un corso universitario di durata almeno quadriennale e che hanno concluso positivamente lo stage presso gli uffici giudiziari o hanno svolto il tirocinio professionale per diciotto mesi presso l’Avvocatura dello Stato, ai sensi dell’art. 73 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, nel testo vigente a seguito dell’entrata in vigore del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con legge 11 agosto 2014, n. 114;
- sia in regola con il pagamento del diritto di segreteria; a tal fine il candidato deve indicare in domanda l’avvenuto versamento in conto entrata del bilancio dello Stato della somma di euro 50,00, quale contributo per la copertura delle spese della procedura concorsuale, ai sensi dell’art. 3, comma 4 bis, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160. Il versamento potrà essere effettuato, specificando la causale “concorso magistratura ordinaria anno 2018”, mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente con codice IBAN IT 62O 07601 14500001020172217, intestato alla Tesoreria dello Stato, capo XI, capitolo 2413, articolo 17, oppure mediante bollettino postale sul conto corrente postale n. 1020172217, intestato alla Tesoreria dello Stato, capo XI, capitolo 2413, articolo 17, oppure mediante versamento in conto entrate tesoro, capo XI, capitolo 2413, articolo 17, presso una qualsiasi Tesoreria dello Stato. Il candidato deve, inoltre, indicare gli estremi identificativi del versamento;
- sia in possesso degli altri requisiti richiesti dalle leggi vigenti.
Tutti i requisiti devono essere posseduti entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale, concorsi ed esami.
ART. 3
Domanda telematica di partecipazione e modalità per l’invio
La domanda di partecipazione al concorso deve essere inviata esclusivamente per via telematica, con le modalità di seguito indicate, entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale, concorsi ed esami.
Il candidato deve collegarsi al sito internet del Ministero della Giustizia, www.giustizia.it, alla voce Strumenti/Concorsi, esami, assunzioni, per registrarsi.
Per effettuare la registrazione, occorre inserire
Codice fiscale
Posta elettronica nominativa
Codice di sicurezza (Password)
La domanda di partecipazione deve essere redatta compilando l’apposito modulo (FORM), disponibile dal giorno di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale e fino alla data di scadenza dello stesso; dopo aver completato l’inserimento e la registrazione dei dati, il sistema informatico notificherà l’avvenuta ricezione, fornendo una pagina di risposta che contiene il collegamento al file in formato pdf “domanda di partecipazione”.
Il candidato deve salvare la domanda, stamparla, firmarla in calce e unitamente a fotocopia di un documento di identità scansionarla in formato pdf.
Per completare la procedura, occorre inviare la domanda con la seguente modalità: il candidato deve effettuare l’upload, sul sito, della domanda scansionata; il sistema notificherà la ricevuta di presa in carico della domanda, con invio di una e.mail all’indirizzo indicato dal candidato. Nella ricevuta è presente anche il file in formato pdf “codice identificativo”. Il codice identificativo, comprensivo del codice a barre, deve essere salvato, stampato e conservato a cura del candidato, nonché esibito per la partecipazione alle prove scritte.
La procedura di invio della domanda nella modalità suindicata deve essere completata entro il termine di scadenza del bando. In assenza di invio, la domanda è irricevibile. L’elenco delle domande irricevibili sarà pubblicato sul sito del Ministero.
In caso di più invii, l’Ufficio prenderà in considerazione la domanda inviata per ultima.
Allo scadere dei termini, il sistema informatico non permetterà più l’accesso al FORM né l’invio della domanda.
Le modalità operative di compilazione ed invio telematico della domanda sono allegate al presente decreto e ne costituiscono parte integrante.
Non sono ammessi a partecipare al concorso i candidati le cui domande sono state redatte, presentate o spedite in modalità diverse da quelle suindicate.
Gli aspiranti devono dichiarare nella domanda:
- il proprio cognome e nome;
- la data e il luogo di nascita;
- il codice fiscale;
- di essere cittadini italiani;
- di avere l’esercizio dei diritti civili;
- di essere di condotta incensurabile;
- di non avere riportato condanne penali e di non avere in corso procedimenti penali ovvero procedimenti per l’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione;
- di non avere precedenti giudiziari tra quelli iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313;
- di non essere a conoscenza di essere sottoposti ad indagini preliminari;
- di non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo, destituiti ovvero licenziati o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero di non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale a seguito dell’accertamento che l’impiego stesso è stato conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
- di essere in posizione regolare nei confronti del servizio di leva al quale siano stati eventualmente chiamati;
- di essere fisicamente idonei ad esercitare l’impiego cui aspirano;
- se, nel caso in cui siano portatori di handicap, abbiano l'esigenza, ai sensi degli artt. 4 e 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di essere assistiti durante le prove scritte, indicando, in caso affermativo, l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi. Tali richieste sono da comprovare indicando gli estremi dell’apposita certificazione rilasciata dalla competente struttura pubblica in relazione all’handicap;
- il luogo di residenza (indirizzo, comune, provincia, C.A.P.); ogni cambiamento di indirizzo deve essere comunicato all’Ufficio con una delle modalità di cui al successivo articolo 15;
- i numeri telefonici di reperibilità, ogni cambiamento deve essere comunicato all’Ufficio con una delle modalità di cui al successivo articolo 15;
- il luogo ove desiderano ricevere eventuali comunicazioni relative al concorso qualora sia diverso da quello di residenza. In assenza di tale dichiarazione le comunicazioni saranno inviate al luogo di residenza; ogni cambiamento deve essere comunicato all’Ufficio con una delle modalità di cui al successivo articolo 15;
- l’Università presso la quale è stata conseguita la laurea in giurisprudenza e la data del conseguimento;
- l’eventuale precedente prima laurea, l’Università dove è stata conseguita e la data del conseguimento;
- la categoria di appartenenza di cui all’art. 2, lettera g, nn. 1 – 11;
- la lingua straniera, oggetto del colloquio in sede di prova orale, scelta dal candidato fra le seguenti: inglese, francese, spagnolo e tedesco;
- il versamento del diritto di segreteria, indicando gli estremi dell’avvenuto pagamento, come specificato nel precedente articolo 2.
L'amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di mancata ricezione delle comunicazioni del candidato ovvero nel caso in cui le proprie comunicazioni non siano ricevute dal candidato a causa dell’inesatta indicazione del recapito o della mancata o tardiva segnalazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.
ART. 4
Cause di esclusione dal concorso
Non sono ammessi al concorso:
- coloro che non sono in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del presente decreto;
- coloro le cui domande di partecipazione non sono state inviate nei termini e/o con le modalità indicate all’art. 3 del presente decreto;
- coloro che, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, sono stati dichiarati non idonei in tre concorsi per l'ammissione in magistratura. L'espulsione del candidato dopo la dettatura del tema, durante le prove scritte, equivale ad inidoneità. Produce, inoltre, gli stessi effetti dell’inidoneità l'annullamento di una prova da parte della commissione quando essa abbia accertato che la stessa sia stata in tutto o in parte copiata da quella di altro candidato o da qualsiasi testo ovvero che l'elaborato sia stato reso riconoscibile;
- coloro che non hanno sottoscritto la domanda di partecipazione. Le domande di partecipazione prive della sottoscrizione dell’aspirante si considerano inesistenti. L’esclusione del candidato per mancata sottoscrizione della domanda potrà avvenire in ogni momento della procedura concorsuale.
Il Consiglio Superiore della Magistratura, sentito l’interessato, può escludere da uno o più concorsi successivi chi, durante lo svolgimento delle prove scritte di un concorso, sia stato espulso per comportamenti fraudolenti, diretti ad acquisire o ad utilizzare informazioni non consentite, o per comportamenti violenti che comunque abbiano turbato le operazioni del concorso.
L'ammissione al concorso per ciascun candidato è deliberata dal Consiglio Superiore della Magistratura, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti per l'assunzione in magistratura e delle altre condizioni richieste dal bando di concorso.
ART. 5
Prove concorsuali
L'esame consiste in una prova scritta ed in una prova orale.
La prova scritta consiste nello svolgimento di tre elaborati teorici vertenti su:
- diritto civile;
- diritto penale;
- diritto amministrativo.
Per lo svolgimento di ciascun elaborato teorico i candidati hanno a disposizione otto ore dalla dettatura della traccia.
La prova orale verte su:
- diritto civile ed elementi fondamentali di diritto romano;
- procedura civile;
- diritto penale;
- procedura penale;
- diritto amministrativo, costituzionale e tributario;
- diritto commerciale e fallimentare;
- diritto del lavoro e della previdenza sociale;
- diritto comunitario;
- diritto internazionale pubblico e privato;
- elementi di informatica giuridica e di ordinamento giudiziario;
- colloquio su una lingua straniera scelta fra le seguenti: inglese, francese, spagnolo e tedesco.
Le prove si svolgono secondo le procedure previste dall’art. 8 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, e successive modifiche, e dall’art. 3 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160.
ART. 6
Commissione esaminatrice
La commissione di esame é nominata con decreto del Ministro della Giustizia, previa delibera del Consiglio Superiore della Magistratura, nei quindici giorni antecedenti l’inizio della prova scritta, ed é composta da un magistrato il quale abbia conseguito la sesta valutazione di professionalità, che la presiede, da venti magistrati che abbiano conseguito almeno la terza valutazione di professionalità, da cinque professori universitari di ruolo titolari di insegnamenti nelle materie oggetto di esame e da tre avvocati iscritti all’albo speciale dei patrocinanti dinanzi alle magistrature superiori.
Non possono essere nominati componenti della commissione di concorso i magistrati, gli avvocati ed i professori universitari che nei dieci anni precedenti abbiano prestato, a qualsiasi titolo e modo, attività di docenza nelle scuole di preparazione al concorso per magistrato ordinario.
Nel caso in cui non sia possibile raggiungere il numero dei componenti della commissione, il Consiglio Superiore della Magistratura nomina d’ufficio magistrati che non hanno prestato il loro consenso all’esonero dalle funzioni. Non possono essere nominati coloro che abbiano fatto parte della commissione in uno degli ultimi tre concorsi.
Il presidente della commissione e gli altri componenti possono essere nominati anche tra i magistrati a riposo da non più di due anni ed i professori universitari a riposo da non più di cinque anni che, all’atto della cessazione dal servizio, erano in possesso dei requisiti per la nomina.
Con decreto del Ministro della Giustizia, previa delibera del Consiglio Superiore della Magistratura, terminata la valutazione degli elaborati scritti, sono nominati componenti della commissione esaminatrice docenti universitari delle lingue indicate dai candidati ammessi alla prova orale.
Le attività di segreteria della commissione e delle sottocommissioni sono esercitate da personale amministrativo di area terza, in servizio presso il Ministero della Giustizia e sono coordinate dal titolare dell’Ufficio competente per il concorso.
ART. 7
Diario delle prove scritte
Le prove di esame si svolgeranno nella sede di cui al diario contenente la disciplina delle prove scritte che sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica – 4ª serie speciale, concorsi ed esami –, del 29 marzo 2019 e sul sito del Ministero della Giustizia, www.giustizia.it.
Nella stessa Gazzetta Ufficiale e sul sito del Ministero della Giustizia verrà data notizia di eventuali differimenti e/o prescrizioni attinenti alla partecipazione alle prove di esame.
Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.
I concorrenti ammessi alle prove scritte dovranno presentarsi, senza alcun preavviso, nella sede d’esame, nei giorni e nelle ore stabilite per lo svolgimento delle operazioni preliminari e per lo svolgimento delle prove medesime, muniti di valido documento di riconoscimento e del codice identificativo.
ART. 8
Candidati ammessi alle prove orali e candidati dichiarati idonei
Sono ammessi alla prova orale i candidati che ottengono non meno di 12/20 di punti in ciascuna delle materie della prova scritta.
Ai candidati che abbiano conseguito l'ammissione alla prova orale è data comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, almeno venti giorni prima di quello in cui devono sostenere detta prova.
Conseguono l'idoneità i candidati che ottengono non meno di 6/10 in ciascuna delle materie della prova orale, e un giudizio di sufficienza nel colloquio sulla lingua straniera prescelta, e comunque una votazione complessiva nelle due prove non inferiore a 108 punti. Non sono ammesse frazioni di punto.
ART. 9
Termini per la produzione dei titoli di preferenza
I titoli di preferenza, elencati al successivo art. 10, devono essere posseduti non oltre la data di scadenza del bando.
I documenti comprovanti il possesso o le relative dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, accompagnate dalla fotocopia di un documento di identità, devono pervenire, a pena di decadenza, all’Ufficio Concorsi, entro il giorno in cui il candidato sostiene la prova orale, ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160. Il candidato può scegliere, per la trasmissione o il deposito dei documenti, una delle modalità indicate nel successivo articolo 15, fermo restando il rispetto del termine di decadenza suindicato
ART. 10
Titoli di preferenza a parità di merito ed a parità di merito e titoli
Ai sensi dell'art. 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modifiche, a parità di merito, sono preferiti:
- gli insigniti di medaglia al valor militare;
- i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
- i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
- i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
- gli orfani di guerra;
- gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
- gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
- i feriti in combattimento;
- gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
- i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
- i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
- i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
- i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra;
- i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
- i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato;
- coloro che abbiano prestato il servizio militare come combattenti;
- coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'Amministrazione della Giustizia;
- i coniugati ed i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
- gli invalidi e i mutilati civili;
- i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.
A parità di merito e di titoli, la preferenza é determinata:
- dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;
- dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche, ovvero dall'aver prestato servizio militare di leva;
- dalla minore età.
L’esito positivo dello stage di cui all’art. 73 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, nel testo vigente, costituisce titolo di preferenza a parità di merito.
ART. 11
Graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei
I concorrenti dichiarati idonei sono classificati secondo il numero totale dei punti riportati, con l'osservanza, in caso di parità, delle disposizioni generali vigenti sui titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi di cui al precedente art. 10.
La commissione esaminatrice del concorso per magistrato ordinario, terminati i lavori, forma la graduatoria che é immediatamente trasmessa per l'approvazione al Consiglio Superiore della Magistratura, con le eventuali osservazioni del Ministro della Giustizia.
Il Consiglio Superiore della Magistratura approva la graduatoria e delibera la nomina dei vincitori entro venti giorni dalla ricezione. I relativi decreti di approvazione della graduatoria e di nomina dei vincitori sono emanati dal Ministro della Giustizia entro dieci giorni dalla ricezione della delibera. La graduatoria é pubblicata senza ritardo nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia e dalla pubblicazione decorre il termine di trenta giorni entro il quale gli interessati possono proporre reclamo. Gli eventuali provvedimenti di rettifica della graduatoria sono adottati entro il termine di trenta giorni, previa delibera del Consiglio Superiore della Magistratura.
ART. 12
Nomina a magistrato ordinario
I concorrenti dichiarati idonei all’esito del concorso per esami sono classificati secondo il numero totale dei punti riportati e, nello stesso ordine, sono nominati, con decreto ministeriale, magistrati ordinari, nei limiti dei posti messi a concorso e di quelli aumentati ai sensi del comma 3 bis dell’art. 8 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, nei tempi, anche diversi, consentiti dall’art. 9, commi 5 e 7, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con legge 30 luglio 2010, n. 122 nonché dagli artt. 16 e 37, comma 11, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, con legge 15 luglio 2011, n. 111.
I provvedimenti di nomina sono immediatamente esecutivi, salva la sopravvenuta inefficacia per ricusazione del visto di legittimità da parte dell'organo di controllo.
ART. 13
Termini per la presentazione dei documenti di rito
I vincitori, nominati sotto condizione risolutiva dell'accertamento del possesso dei requisiti di legge, devono comprovare tale possesso con le modalità e nei termini successivamente indicati nell'invito ad assumere servizio dall’ufficio competente.
ART. 14
Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nel testo vigente, i dati personali forniti dai candidati sono raccolti presso il Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei servizi - Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio Concorsi -, per le finalità di gestione del concorso e sono trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all’instaurazione del rapporto di lavoro.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dal concorso.
I predetti dati possono essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico - economica del candidato.
L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del citato decreto legislativo e può esercitarli con le modalità di cui agli artt. 8 e 9 del predetto decreto.
Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti del Ministero della Giustizia - Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei servizi - Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio Concorsi, titolare del trattamento. Il responsabile del trattamento dei dati personali è il Direttore del suddetto Ufficio Concorsi. I risultati delle prove scritte ed i riferimenti alla pubblicazione della graduatoria finale vengono resi disponibili sul sito del Ministero della Giustizia, alla voce Strumenti/Concorsi, esami, assunzioni.
ART. 15
Comunicazioni con i candidati
Scaduti i termini di vigenza del bando, i candidati possono comunicare con l’amministrazione, nel corso della procedura concorsuale, con una delle seguenti modalità:
dal proprio indirizzo di posta elettronica ordinaria all’indirizzo
ufficioconcorsi.dgmagistrati.dog@giustizia.it ;
dal proprio indirizzo di posta elettronica certificata all’indirizzo
ufficioconcorsi.dgmagistrati.dog@giustiziacert.it ;
per posta raccomandata A/R, all’indirizzo: Ministero della Giustizia - Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei servizi - Direzione Generale dei Magistrati - Ufficio Concorsi, via Arenula n. 70, 00186 Roma;
I candidati già in possesso di documenti comprovanti stati o qualità personali rilevanti per la procedura possono, altresì, procedere al deposito diretto, o tramite delegato, presso l’Ufficio Concorsi. L'amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di mancata ricezione delle comunicazioni del candidato ovvero nel caso in cui le proprie comunicazioni non siano ricevute dal candidato a causa dell’inesatta indicazione del recapito o della mancata o tardiva segnalazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.
PROCURATORE DELLO STATO
Pubblicato il bando di Concorso – 10 posti
La prova orale concerne, oltre alle materie indicate per le prove scritte, il diritto costituzionale, il diritto internazionale privato, il diritto comunitario, il diritto tributario, il diritto del lavoro ed elementi di informatica giuridica.Sia le prove scritte che quella orale avranno luogo nella provincia di Roma. Le date, l’ora ed il luogo preciso di svolgimento delle prove scritte verranno resi noti con apposito avviso pubblicato anche nella Gazzetta Ufficiale del 16 ottobre 2018, quarta Serie Speciale.
Si specifica inoltre che durante gli scritti, ai candidati sarà ammessa la sola consultazione di Leggi e Decreti dello Stato e che per il superamento della suddette prove è necessario conseguire il punteggio di almeno sei decimi in ciascuno dei tre elaborati (stesso punteggio è previsto per la prova orale).
Ulteriori disposizioni del Bando sono poi dedicate all’approvazione della graduatoria, all’accertamento dei requisiti dichiarati dai vincitori ed alle nomine per le assunzioni.
L'AVVOCATO GENERALE DELLO STATO Visto il testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 e relativo regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612 e successive integrazioni e modificazioni; Visto l'art. 3 del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 155, recante modificazioni all'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali; Vista la legge 20 giugno 1955, n. 519, recante modifiche dell'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato; Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ed il relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e successive integrazioni e modificazioni; Vista la legge 23 novembre 1966, n. 1035, recante modificazioni alle norme sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, recante il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato; Vista la legge 3 aprile 1979, n. 103, recante modifiche dell'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, concernente esenzione dall'imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione presso le amministrazioni pubbliche; Vista la legge 3 gennaio 1991, n. 3, recante misure urgenti relative all'Avvocatura dello Stato; Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate; Visto l'art. 1, lettera c), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174, recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche; Visto, per quanto applicabile, il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di snellimento dell'attivita' amministrativa e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'art. 16, comma 3, della legge 12 marzo 1999, n. 68, concernente norme per il diritto al lavoro dei disabili; Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 aprile 2000, n. 141, recante disposizioni in materia di limite di eta' per la partecipazione al concorso per procuratore dello Stato e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; Visto l'art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente il Codice dell'Amministrazione digitale; Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2011, n. 161, con il quale e' stato emanato il regolamento recante modifiche ed integrazioni delle norme sullo svolgimento del concorso a procuratore dello Stato; Visto l'art. 4, comma 45, della legge 12 novembre 2011, n. 183, il quale dispone, per la partecipazione ai concorsi per il reclutamento di personale dirigenziale delle amministrazioni pubbliche, il pagamento di un diritto di segreteria quale contributo per la copertura delle spese della procedura stessa; Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, e relativa legge di conversione 4 aprile 2012, n. 35, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo; Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione»; Visto l'art. 4, comma 15, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, con il quale la disposizione di cui all'art. 4, comma 45, della legge 12 novembre 2011, n. 183, si applica anche ai concorsi per il reclutamento del personale di magistratura; Visto l'art. 1, comma 485, della legge 27 dicembre 2017, n. 205; Decreta: Art. 1 E' indetto un concorso, per esame teorico pratico a dieci posti di procuratore dello Stato.
Art. 2 Per essere ammessi al concorso e' necessario che i candidati siano in possesso dei seguenti requisiti: cittadinanza italiana; esercizio dei diritti civili e politici; condotta incensurabile; laurea specialistica in giurisprudenza o laurea magistrale in giurisprudenza oppure laurea in giurisprudenza conseguita, secondo il previgente ordinamento degli studi, a seguito di corso universitario di durata legale non inferiore a quattro anni; non aver superato il trentacinquesimo anno di eta'; idoneita' fisica all'impiego; posizione regolare nei confronti del servizio di leva al quale sia stato eventualmente chiamato. I suddetti requisiti di ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dall'art. 3 per la presentazione delle domande.
Art. 3 La domanda di partecipazione al concorso deve essere inviata esclusivamente per via telematica, con le modalita' di seguito indicate, entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Ai fini della partecipazione al concorso e' necessario registrarsi al portale concorsi dell'Avvocatura dello Stato accedendo al sito www.avvocaturastato.it sezione «CONCORSI». Per effettuare la registrazione, oltre ai dati anagrafici, occorrera' in particolare inserire: 1. codice fiscale; 2. indirizzo di posta elettronica; 3. codice di sicurezza (password). Completata la registrazione, il candidato deve redigere la domanda di partecipazione al concorso compilando i campi previsti nella scheda dati (FORM) che sara' resa disponibile dal giorno di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale e fino alla data di scadenza dello stesso (sessanta giorni dalla pubblicazione). Dopo aver completato la compilazione della domanda, il candidato deve stampare la domanda di partecipazione prodotta dal sistema, firmarla in calce e, unitamente a fotocopia fronte/retro di un documento di identita', provvedere alla scansione generando un file formato pdf. Per completare la procedura occorre inviare la domanda, scansionata come sopra indicato, procedendo al caricamento del file dal link predisposto sul portale. La procedura di invio della domanda deve essere completata entro il termine di scadenza previsto per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso. Nel caso di piu' invii verra' presa in considerazione esclusivamente la domanda inviata per ultima. Allo scadere del termine previsto per la presentazione delle domande, il sistema non permettera' piu' l'accesso al FORM ne' l'invio della domanda. Nel caso si venisse a determinare l'indisponibilita' della procedura informatica descritta, l'Avvocatura dello Stato si riserva di comunicare, attraverso il proprio sito internet, modalita' alternative per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso. Nella domanda di ammissione al concorso gli aspiranti devono dichiarare: cognome e nome, codice fiscale; la data ed il luogo di nascita; il possesso della cittadinanza italiana; il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale); i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico; gli eventuali procedimenti in corso per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione; gli eventuali precedenti giudiziari tra quelli iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313; le eventuali indagini preliminari alle quali si e' a conoscenza di essere sottoposti; il possesso della laurea specialistica in giurisprudenza, o laurea magistrale in giurisprudenza, ovvero della laurea in giurisprudenza conseguita, secondo il previgente ordinamento degli studi, al termine di un corso universitario di durata legale non inferiore a quattro anni, specificando luogo e data del conseguimento; l'idoneita' fisica all'impiego; di essere in posizione regolare nei confronti del servizio di leva al quale siano stati eventualmente chiamati; se, nel caso in cui siano portatori di handicap, abbiano l'esigenza, ai sensi degli articoli 4 e 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di essere assistiti durante le prove scritte, indicando, in caso affermativo, l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonche' l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi; la propria residenza e l'indicazione dell'indirizzo al quale si desidera siano trasmesse le eventuali comunicazioni relative al concorso, con indicazione del recapito telefonico e dell'indirizzo di posta elettronica. Ogni variazione delle predette indicazioni dovra' essere tempestivamente comunicata; gli estremi identificativi del versamento in conto entrata del bilancio dello Stato della somma di euro 15,00 a titolo di diritto di segreteria, quale contributo per la copertura delle spese della procedura concorsuale. Il versamento potra' essere effettuato mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente bancario IBAN IT 12R 01000 03245 348 0 10 2412 00, intestato alla Tesoreria provinciale dello Stato di Roma, indicando la causale «concorso Procuratore dello Stato - capo X, capitolo 2412, art. 00», oppure mediante bollettino postale sul conto corrente postale n. 871012 intestato alla Tesoreria provinciale dello Stato di Roma, indicando la causale «concorso Procuratore dello Stato - capo X, capitolo 2412, art. 00». In calce alle dichiarazioni gli aspiranti devono apporre la propria firma per esteso e in modo leggibile, consapevoli delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Art. 4 Non sono ammessi al concorso: coloro che per due volte non abbiano conseguito l'idoneita' in precedenti esami di concorso a procuratore dello Stato; coloro che non sono in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del presente decreto; coloro le cui domande non sono state inviate nei termini e/o con le modalita' indicate all'art. 3 del presente decreto; coloro che non hanno sottoscritto la domanda di partecipazione. L'Avvocato generale dello Stato giudica definitivamente a norma dell'art. 11 del regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, dell'ammissibilita' al concorso degli aspiranti.
Art. 5 L'esame per l'accesso alla qualifica di procuratore dello Stato consta di tre prove scritte e di una prova orale. Le prove scritte, che devono essere svolte nel termine di otto ore dalla dettatura, consistono: a) nello svolgimento di un tema teorico-pratico di diritto privato e/o di diritto processuale civile; b) nello svolgimento di un tema teorico-pratico di diritto penale e/o di procedura penale; c) nello svolgimento di un tema teorico-pratico di diritto amministrativo sostanziale e/o processuale. La prova orale concerne, oltre alle materie indicate per le prove scritte, il diritto costituzionale, il diritto internazionale privato, il diritto comunitario, il diritto tributario, il diritto del lavoro, ed elementi di informatica giuridica. Le prove scritte avranno luogo nella Provincia di Roma e la prova orale avra' luogo a Roma. Tenuto conto del numero di domande di partecipazione al concorso, l'Avvocato generale puo' disporre con proprio provvedimento che una delle prove scritte abbia luogo anticipatamente rispetto alle rimanenti, individuando la data in cui essa sara' tenuta. Con apposito avviso, che sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del 16 ottobre 2018, verranno resi noti il luogo, i giorni e l'ora in cui si svolgeranno le prove scritte o la prova scritta da svolgersi anticipatamente rispetto alle rimanenti. Ai candidati ammessi a sostenere le prove d'esame non sara' data comunicazione alcuna; pertanto, coloro che non abbiano avuto notizia dell'esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi, nei giorni e nell'ora indicati nella Gazzetta Ufficiale di cui al quinto comma del presente articolo, presso la sede d'esame per sostenere le prove scritte o la prova da svolgersi anticipatamente; resta in ogni caso fermo il potere dell'Avvocato generale di disporre l'esclusione dei candidati, in qualsiasi momento del procedimento concorsuale, ove venga accertata la mancanza dei requisiti di ammissione di cui agli articoli 2 e 4 del presente bando. Durante gli scritti sara' consentita ai candidati soltanto la consultazione di codici, leggi e decreti dello Stato, il Corpus Iuris e le Istituzioni di Gaio, in edizione senza note o, quanto ai testi latini, con semplici annotazioni relative a varianti di lezioni. I candidati che intendano avvalersi di tale facolta' devono consegnare i testi da consultare presso la sede in cui si svolgeranno gli scritti il giorno e secondo le modalita' che saranno indicate nell'avviso di cui al quinto comma del presente articolo. I predetti testi dovranno riportare in modo leggibile (a stampatello), sulla copertina esterna ed anche sulla prima pagina interna, le generalita' del candidato. Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i concorrenti dovranno esibire la carta d'identita' o documento di riconoscimento equipollente, ai sensi dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Art. 6 La commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto, sara' composta ai sensi dell'art. 16 del regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933 n. 1612 e successive modificazioni. Nell'ipotesi che una delle prove scritte abbia luogo anticipatamente, si provvede alla contestuale nomina di due distinte commissioni nella composizione indicata al predetto art. 16. La prima commissione procede all'espletamento di tutti gli incombenti relativi alla prova effettuata anticipatamente rispetto alle altre, compresa l'individuazione della materia su cui vertera' la prova stessa mediante sorteggio tra le categorie di prove scritte di cui all'art. 5, comma 1, lettere a), b) e c) del presente bando. La seconda commissione procede all'espletamento di tutti gli incombenti relativi alle rimanenti prove scritte e alla prova orale. Ciascun commissario dispone di dieci punti per ognuna delle prove scritte e di dieci punti complessivamente per la prova orale. Per ogni prova la somma dei punti, divisa per il numero dei commissari, costituisce il punto definitivo assegnato all'elaborato svolto dal candidato. La commissione procede all'esame dei successivi elaborati svolti dal candidato solo se ai precedenti sia stato attribuito almeno il punteggio di sei decimi. Sono ammessi alla prova orale soltanto i candidati che hanno conseguito non meno di sei decimi in ciascuna delle tre prove scritte. In ogni caso la valutazione e' espressa unicamente mediante punteggio numerico. Nell'ipotesi che una delle prove scritte si svolga anticipatamente, vengono ammessi alle rimanenti prove i soli candidati che abbiano conseguito almeno il punteggio di sei decimi nella prova anticipata. Con apposito avviso che sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana nonche' nel sito internet dell'Avvocatura dello Stato (www.avvocaturastato.it) saranno resi noti il luogo e la data in cui si svolgeranno le rimanenti prove scritte unitamente all'elenco dei candidati ammessi a sostenerle. Il diario delle prove orali sara' fissato dalla commissione giudicatrice. La prova orale non si intendera' superata se il candidato non avra' conseguito la votazione di almeno sei decimi. La classificazione dei candidati e' determinata dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e dal punto riportato nella prova orale. La commissione forma la graduatoria degli idonei classificati nel modo indicato dagli articoli 28 del regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612 e 4 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 120. A parita' di punti si applicano i criteri preferenziali di cui all'art. 7 del presente decreto.
Art. 7 I concorrenti che abbiano superato la prova orale devono far pervenire all'Avvocatura generale dello Stato, nel termine perentorio di quindici giorni decorrenti dal giorno successivo all'espletamento di detta prova, gli eventuali titoli che diano diritto a preferenza nella nomina. I titoli di preferenza devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ai sensi dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Sono preferiti, a parita' di merito - previa presentazione di idonea documentazione - i candidati che abbiano compiuto il prescritto periodo di pratica forense presso l'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'art. 7 della legge 20 giugno 1955, n. 519. Si applicano, in mancanza, le disposizioni di cui all'art. 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 e le disposizioni generali sui titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
Art. 8 La graduatoria e' approvata dall'Avvocato generale dello Stato sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego ed e' pubblicata nel Bollettino ufficiale del personale degli Uffici dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei ministri; di tale pubblicazione si da' notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La graduatoria e' pubblicata altresi' sul portale di cui all'art. 3, comma 2, del presente decreto.
Art. 9 I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno nominati, nel rispetto dei limiti di cui alla vigente disciplina sulle assunzioni, procuratori dello Stato alla I classe di stipendio ed immessi in servizio secondo l'ordine della graduatoria stessa. Essi dovranno assumere servizio nelle sedi in cui saranno destinati, entro il termine che sara' stabilito. Il provvedimento di nomina sara' immediatamente esecutivo, salva la sopravvenienza di inefficacia in caso di ricusazione del visto da parte di competenti organi di controllo. Le prestazioni di servizio rese fino alla comunicazione della ricusazione del visto saranno comunque compensate. Entro il primo mese di servizio i nuovi assunti, nominati sotto condizione risolutiva dell'accertamento del possesso dei requisiti di legge, dovranno dichiarare tale possesso mediante apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione, con le modalita' che saranno successivamente indicate nell'invito ad assumere servizio. Le dichiarazioni rese e sottoscritte hanno valore di autocertificazione; nel caso di falsita' in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali previste dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. L'amministrazione procedera' ai controlli previsti dall'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive.
Art. 10 Ai vincitori del concorso nominati procuratori dello Stato alla I classe di stipendio sara' corrisposto lo stipendio annuo lordo risultante in base alla applicazione delle disposizioni vigenti al momento della nomina, oltre agli emolumenti di cui all'art. 21, del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, come modificato dall'art. 9, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114 e 2 della legge 6 agosto 1984, n. 425.
Art. 11 Ai sensi dell'art. 13, del decreto legislativo 20 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Avvocatura generale dello Stato, Ufficio I - Affari generali e personale, per le finalita' del concorso medesimo. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal concorso. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico economica del candidato. All'interessato sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del citato decreto legislativo ed in particolare del diritto di accesso ai dati che lo riguardano, del diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge e del diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell'Avvocatura generale dello Stato - Ufficio I - Affari generali e personale, via dei Portoghesi n. 12, Roma, titolare del trattamento.
Art. 12 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino Ufficiale del personale degli uffici dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei ministri nonche' sul sito istituzionale dell'Avvocatura dello Stato. Roma, 23 maggio 2018 L'Avvocato generale dello Stato Massella Ducci Teri
Date del Concorso in Magistratura e Open Day 2018
Confermate Ufficialmente le date per le prove concorsuali:
- 20 e 22 gennaio, consegna codici
- 23, 24, 26, prove scritte.
Il nostro Open Day edizione 2018 è previsto per sabato 3 Febbraio 2018 alle ore 10.00, presso il Circolo Funzionari della Polizia di Stato a Lungotevere Flaminio. Per confermare la presenza, inviare una mail a info@magistratura.cmbformazione.it
Online il bando del Ministero della Giustizia per 320 magistrati
IL DIARIO DELLE PROVE SCRITTE SARA' PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE DEL 12 DICEMBRE 2017, OLTRE CHE SU SITO DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA.
IN QUELLA OCCASIONE SI CONOSCERANNO DATE, SEDE, E ORARI
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA Visto il regolamento per il concorso in magistratura, approvato con regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, e successive modifiche; Visto il regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, ordinamento giudiziario, e successive modifiche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante le norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali e successive modifiche; Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modifiche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato; Vista la legge 24 marzo 1958, n. 195, e successive modifiche, concernente norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio Superiore della Magistratura; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, e successive modifiche, concernente disposizioni di attuazione e coordinamento della legge 24 marzo 1958, n. 195; Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958, concernente norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata, e successive modifiche; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, concernente l'esenzione dall'imposta di bollo per le domande di concorso presso le amministrazioni pubbliche e successive modifiche; Vista la legge 27 ottobre 1988, n. 470, concernente anagrafe e censimento degli italiani all'estero; Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente norme in favore dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone portatrici di handicap; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174, recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modifiche, concernente il regolamento sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi; Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, concernente nuove norme in materia di obiezione di coscienza; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; Vista la legge 6 marzo 2001, n. 64, recante l'istituzione del servizio civile nazionale; Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, concernente disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale, a norma dell'art. 3, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 331; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il Codice in materia di protezione dei dati personali; Vista la legge 23 agosto 2004, n. 226, concernente la sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e la disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata, nonche' recante delega al Governo per il conseguente coordinamento con la normativa di settore; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente il Codice dell'amministrazione digitale; Visto il decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, concernente la nuova disciplina dell'accesso in magistratura e successive modifiche; Vista la legge 30 luglio 2007, n. 111, recante modifiche alle norme sull'ordinamento giudiziario; Vista la legge 28 gennaio 2009, n. 2, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 maggio 2009 recante disposizioni in materia di rilascio e di uso della casella di posta elettronica certificata assegnata ai cittadini; Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', nonche' in materia di processo civile; Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente il Codice dell'ordinamento militare; Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con legge 30 luglio 2010, n. 122, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica; Visto il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria; Vista la legge 4 aprile 2012, n. 35, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo; Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese; Vista la legge 31 dicembre 2012, n. 247, recante nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense; Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con legge 9 agosto 2013, n. 98; Vista la legge 30 ottobre 2013, n. 125; Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147; Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con legge 11 agosto 2014, n. 114; Visto il decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 16 settembre 2014; Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato; Visto il decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito con legge 25 ottobre 2016, n. 197; Vista la delibera del Consiglio Superiore della Magistratura in data 19 aprile 2017; Decreta: Art. 1 Posti messi a concorso E' indetto un concorso, per esami, a trecentoventi posti di magistrato ordinario.
Art. 2 Requisiti per l'ammissione al concorso Per essere ammesso al concorso e' necessario che l'aspirante: a. sia cittadino italiano; b. abbia l'esercizio dei diritti civili; c. sia di condotta incensurabile; d. sia fisicamente idoneo all'impiego a cui aspira; e. sia in posizione regolare nei confronti del servizio di leva al quale sia stato eventualmente chiamato; f. non sia stato dichiarato per tre volte non idoneo nel concorso per esami alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda; g. rientri, senza possibilita' di cumulare le anzianita' di servizio previste come necessarie nelle singole ipotesi, in una delle seguenti categorie: 1) magistrati amministrativi e contabili; 2) procuratori dello Stato che non sono incorsi in sanzioni disciplinari; 3) dipendenti dello Stato, con qualifica dirigenziale o appartenenti ad una delle posizioni corrispondenti all'area C, gia' prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro, comparto Ministeri, con almeno cinque anni di anzianita' nella qualifica, che hanno costituito il rapporto di lavoro a seguito di concorso per il quale era richiesto il possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito, salvo che non si tratti di seconda laurea, al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni e che non sono incorsi in sanzioni disciplinari; 4) appartenenti al personale universitario di ruolo docente di materie giuridiche in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza che non sono incorsi in sanzioni disciplinari; 5) dipendenti, con qualifica dirigenziale o appartenenti alla ex area direttiva, della pubblica amministrazione, degli enti pubblici a carattere nazionale e degli enti locali, che hanno costituito il rapporto di lavoro a seguito di concorso per il quale era richiesto il possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito, salvo che non si tratti di seconda laurea, al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, con almeno cinque anni di anzianita' nella qualifica o, comunque, nelle predette carriere e che non sono incorsi in sanzioni disciplinari; 6) abilitati all'esercizio della professione forense e, se iscritti all'albo degli avvocati, non incorsi in sanzioni disciplinari; 7) coloro i quali hanno svolto le funzioni di magistrato onorario (giudice di pace, giudice onorario di tribunale, vice procuratore onorario, giudice onorario aggregato) per almeno sei anni senza demerito, senza essere stati revocati e che non sono incorsi in sanzioni disciplinari; 8) laureati in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito, salvo che non si tratti di seconda laurea, al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni e del diploma conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali previste dall'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modifiche; 9) laureati che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza, al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, salvo che non si tratti di seconda laurea, ed hanno conseguito il dottorato di ricerca in materie giuridiche; 10) laureati che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, salvo che non si tratti di seconda laurea, ed hanno conseguito il diploma di specializzazione in una disciplina giuridica, al termine di un corso di studi della durata non inferiore a due anni presso le scuole di specializzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; 11) laureati che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di un corso universitario di durata almeno quadriennale e che hanno concluso positivamente lo stage presso gli uffici giudiziari o hanno svolto il tirocinio professionale per diciotto mesi presso l'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, nel testo vigente a seguito dell'entrata in vigore del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con legge 11 agosto 2014, n. 114; h. sia in regola con il pagamento del diritto di segreteria; a tal fine il candidato deve indicare in domanda l'avvenuto versamento in conto entrata del bilancio dello Stato della somma di euro 50,00, quale contributo per la copertura delle spese della procedura concorsuale, ai sensi dell'art. 3, comma 4-bis, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160. Il versamento potra' essere effettuato, specificando la causale «concorso magistratura ordinaria anno 2017», mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente con codice IBAN IT 62O 07601 14500001020172217, intestato alla Tesoreria dello Stato, capo XI, capitolo 2413, art. 17, oppure mediante bollettino postale sul conto corrente postale n. 1020172217, intestato alla Tesoreria dello Stato, capo XI, capitolo 2413, art. 17, oppure mediante versamento in conto entrate tesoro, capo XI, capitolo 2413, art. 17, presso una qualsiasi Tesoreria dello Stato. Il candidato deve, inoltre, indicare gli estremi identificativi del versamento; i. sia in possesso degli altri requisiti richiesti dalle leggi vigenti. Tutti i requisiti devono essere posseduti entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Art. 3 Domanda telematica di partecipazione e modalita' per l'invio La domanda di partecipazione al concorso deve essere inviata esclusivamente per via telematica, con le modalita' di seguito indicate, entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il candidato deve collegarsi al sito internet del Ministero della giustizia, http://www.giustizia.it/, alla voce Strumenti/Concorsi, esami, assunzioni, per registrarsi. Per effettuare la registrazione, occorre inserire codice fiscale posta elettronica nominativa codice di sicurezza (password) La domanda di partecipazione deve essere redatta compilando l'apposito modulo (FORM), disponibile dal giorno di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale e fino alla data di scadenza dello stesso; dopo aver completato l'inserimento e la registrazione dei dati, il sistema informatico notifichera' l'avvenuta ricezione, fornendo una pagina di risposta che contiene il collegamento al file in formato pdf «domanda di partecipazione». Il candidato deve salvare la domanda, stamparla, firmarla in calce e unitamente a fotocopia di un documento di identita' scansionarla in formato pdf. Per completare la procedura, occorre inviare la domanda con la seguente modalita': il candidato deve effettuare l'upload, sul sito, della domanda scansionata; il sistema notifichera' la ricevuta di presa in carico della domanda, con invio di una e.mail all'indirizzo indicato dal candidato. Nella ricevuta e' presente anche il file in formato pdf «codice identificativo». Il codice identificativo, comprensivo del codice a barre, deve essere salvato, stampato e conservato a cura del candidato, nonche' esibito per la partecipazione alle prove scritte. La procedura di invio della domanda nella modalita' suindicata deve essere completata entro il termine di scadenza del bando. In assenza di invio, la domanda e' irricevibile. L'elenco delle domande irricevibili sara' pubblicato sul sito del Ministero. In caso di piu' invii, l'ufficio prendera' in considerazione la domanda inviata per ultima. Allo scadere dei termini, il sistema informatico non permettera' piu' l'accesso al FORM ne' l'invio della domanda. Le modalita' operative di compilazione ed invio telematico della domanda sono allegate al presente decreto e ne costituiscono parte integrante. Non sono ammessi a partecipare al concorso i candidati le cui domande sono state redatte, presentate o spedite in modalita' diverse da quelle suindicate. Gli aspiranti devono dichiarare nella domanda: 1. il proprio cognome e nome; 2. la data e il luogo di nascita; 3. il codice fiscale; 4. di essere cittadini italiani; 5. di avere l'esercizio dei diritti civili; 6. di essere di condotta incensurabile; 7. di non avere riportato condanne penali e di non avere in corso procedimenti penali ovvero procedimenti per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione; 8. di non avere precedenti giudiziari tra quelli iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313; 9. di non essere a conoscenza di essere sottoposti ad indagini preliminari; 10. di non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo, destituiti ovvero licenziati o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero di non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale a seguito dell'accertamento che l'impiego stesso e' stato conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' non sanabile; 11. di essere in posizione regolare nei confronti del servizio di leva al quale siano stati eventualmente chiamati; 12. di essere fisicamente idonei ad esercitare l'impiego cui aspirano; 13. se, nel caso in cui siano portatori di handicap, abbiano l'esigenza, ai sensi degli articoli 4 e 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di essere assistiti durante le prove scritte, indicando, in caso affermativo, l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonche' l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi. Tali richieste sono da comprovare indicando gli estremi dell'apposita certificazione rilasciata dalla competente struttura pubblica in relazione all'handicap; 14. il luogo di residenza (indirizzo, comune, provincia, c.a.p.); ogni cambiamento di indirizzo deve essere comunicato all'ufficio con una delle modalita' di cui al successivo art. 15; 15. i numeri telefonici di reperibilita', ogni cambiamento deve essere comunicato all'Ufficio con una delle modalita' di cui al successivo art. 15; 16. il luogo ove desiderano ricevere eventuali comunicazioni relative al concorso qualora sia diverso da quello di residenza. In assenza di tale dichiarazione le comunicazioni saranno inviate al luogo di residenza; ogni cambiamento deve essere comunicato all'ufficio con una delle modalita' di cui al successivo art. 15; 17. l'Universita' presso la quale e' stata conseguita la laurea in giurisprudenza e la data del conseguimento; 18. l'eventuale precedente prima laurea, l'Universita' dove e' stata conseguita e la data del conseguimento; 19. la categoria di appartenenza di cui all'art. 2, lettera g, nn. 1 - 11; 20. la lingua straniera, oggetto del colloquio in sede di prova orale, scelta dal candidato fra le seguenti: inglese, francese, spagnolo e tedesco; 21. il versamento del diritto di segreteria, indicando gli estremi dell'avvenuto pagamento, come specificato nel precedente art. 2. L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' in caso di mancata ricezione delle comunicazioni del candidato ovvero nel caso in cui le proprie comunicazioni non siano ricevute dal candidato a causa dell'inesatta indicazione del recapito o della mancata o tardiva segnalazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.
Art. 4 Cause di esclusione dal concorso Non sono ammessi al concorso: a) coloro che non sono in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del presente decreto; b) coloro le cui domande di partecipazione non sono state inviate nei termini e/o con le modalita' indicate all'art. 3 del presente decreto; c) coloro che, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, sono stati dichiarati non idonei in tre concorsi per l'ammissione in magistratura. L'espulsione del candidato dopo la dettatura del tema, durante le prove scritte, equivale ad inidoneita'. Produce, inoltre, gli stessi effetti dell'inidoneita' l'annullamento di una prova da parte della commissione quando essa abbia accertato che la stessa sia stata in tutto o in parte copiata da quella di altro candidato o da qualsiasi testo ovvero che l'elaborato sia stato reso riconoscibile; d) coloro che non hanno sottoscritto la domanda di partecipazione. Le domande di partecipazione prive della sottoscrizione dell'aspirante si considerano inesistenti. L'esclusione del candidato per mancata sottoscrizione della domanda potra' avvenire in ogni momento della procedura concorsuale. Il Consiglio Superiore della Magistratura, sentito l'interessato, puo' escludere da uno o piu' concorsi successivi chi, durante lo svolgimento delle prove scritte di un concorso, sia stato espulso per comportamenti fraudolenti, diretti ad acquisire o ad utilizzare informazioni non consentite, o per comportamenti violenti che comunque abbiano turbato le operazioni del concorso. L'ammissione al concorso per ciascun candidato e' deliberata dal Consiglio Superiore della Magistratura, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti per l'assunzione in magistratura e delle altre condizioni richieste dal bando di concorso.
Art. 5 Prove concorsuali L'esame consiste in una prova scritta ed in una prova orale. La prova scritta consiste nello svolgimento di tre elaborati teorici vertenti su: a. diritto civile; b. diritto penale; c. diritto amministrativo. Per lo svolgimento di ciascun elaborato teorico i candidati hanno a disposizione otto ore dalla dettatura della traccia. La prova orale verte su: a. diritto civile ed elementi fondamentali di diritto romano; b. procedura civile; c. diritto penale; d. procedura penale; e. diritto amministrativo, costituzionale e tributario; f. diritto commerciale e fallimentare; g. diritto del lavoro e della previdenza sociale; h. diritto comunitario; i. diritto internazionale pubblico e privato; l. elementi di informatica giuridica e di ordinamento giudiziario; m. colloquio su una lingua straniera scelta fra le seguenti: inglese, francese, spagnolo e tedesco. Le prove si svolgono secondo le procedure previste dall'art. 8 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, e successive modifiche, e dall'art. 3 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160.
Art. 6 Commissione esaminatrice La commissione di esame e' nominata con decreto del Ministro della giustizia, previa delibera del Consiglio Superiore della Magistratura, nei quindici giorni antecedenti l'inizio della prova scritta, ed e' composta da un magistrato il quale abbia conseguito la sesta valutazione di professionalita', che la presiede, da venti magistrati che abbiano conseguito almeno la terza valutazione di professionalita', da cinque professori universitari di ruolo titolari di insegnamenti nelle materie oggetto di esame e da tre avvocati iscritti all'albo speciale dei patrocinanti dinanzi alle magistrature superiori. Non possono essere nominati componenti della commissione di concorso i magistrati, gli avvocati ed i professori universitari che nei dieci anni precedenti abbiano prestato, a qualsiasi titolo e modo, attivita' di docenza nelle scuole di preparazione al concorso per magistrato ordinario. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere il numero dei componenti della commissione, il Consiglio Superiore della Magistratura nomina d'ufficio magistrati che non hanno prestato il loro consenso all'esonero dalle funzioni. Non possono essere nominati coloro che abbiano fatto parte della commissione in uno degli ultimi tre concorsi. Il presidente della commissione e gli altri componenti possono essere nominati anche tra i magistrati a riposo da non piu' di due anni ed i professori universitari a riposo da non piu' di cinque anni che, all'atto della cessazione dal servizio, erano in possesso dei requisiti per la nomina. Con decreto del Ministro della giustizia, previa delibera del Consiglio Superiore della Magistratura, terminata la valutazione degli elaborati scritti, sono nominati componenti della commissione esaminatrice docenti universitari delle lingue indicate dai candidati ammessi alla prova orale. Le attivita' di segreteria della commissione e delle sottocommissioni sono esercitate da personale amministrativo di area terza, in servizio presso il Ministero della giustizia e sono coordinate dal titolare dell'ufficio competente per il concorso.
Art. 7 Diario delle prove scritte Le prove di esame si svolgeranno nella sede di cui al diario contenente la disciplina delle prove scritte che sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del 12 dicembre 2017 e nel sito del Ministero della giustizia, http://www.giustizia.it/ Nella stessa Gazzetta Ufficiale e nel sito del Ministero della giustizia verra' data notizia di eventuali differimenti e/o prescrizioni attinenti alla partecipazione alle prove di esame. Tale pubblicazione avra' valore di notifica a tutti gli effetti. I concorrenti ammessi alle prove scritte dovranno presentarsi, senza alcun preavviso, nella sede d'esame, nei giorni e nelle ore stabilite per lo svolgimento delle operazioni preliminari e per lo svolgimento delle prove medesime, muniti di valido documento di riconoscimento e del codice identificativo.
Art. 8 Candidati ammessi alle prove orali e candidati dichiarati idonei Sono ammessi alla prova orale i candidati che ottengono non meno di 12/20 di punti in ciascuna delle materie della prova scritta. Ai candidati che abbiano conseguito l'ammissione alla prova orale e' data comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, almeno venti giorni prima di quello in cui devono sostenere detta prova. Conseguono l'idoneita' i candidati che ottengono non meno di 6/10 in ciascuna delle materie della prova orale, e un giudizio di sufficienza nel colloquio sulla lingua straniera prescelta, e comunque una votazione complessiva nelle due prove non inferiore a 108 punti. Non sono ammesse frazioni di punto.
Art. 9 Termini per la produzione dei titoli di preferenza I titoli di preferenza, elencati al successivo art. 10, devono essere posseduti non oltre la data di scadenza del bando. I documenti comprovanti il possesso o le relative dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, accompagnate dalla fotocopia di un documento di identita', devono pervenire, a pena di decadenza, all'ufficio concorsi, entro il giorno in cui il candidato sostiene la prova orale, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160. Il candidato puo' scegliere, per la trasmissione o il deposito dei documenti, una delle modalita' indicate nel successivo art. 15, fermo restando il rispetto del termine di decadenza suindicato
Art. 10 Titoli di preferenza a parita' di merito ed a parita' di merito e titoli Ai sensi dell'art. 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modifiche, a parita' di merito, sono preferiti: 1. gli insigniti di medaglia al valor militare; 2. i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 3. i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 4. i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 5. gli orfani di guerra; 6. gli orfani dei caduti per fatto di guerra; 7. gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 8. i feriti in combattimento; 9. gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa; 10. i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti; 11. i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 12. i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 13. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra; 14. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra; 15. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato; 16. coloro che abbiano prestato il servizio militare come combattenti; 17. coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'amministrazione della giustizia; 18. i coniugati ed i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico; 19. gli invalidi e i mutilati civili; 20. i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma. A parita' di merito e di titoli, la preferenza e' determinata: a. dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno; b. dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche, ovvero dall'aver prestato servizio militare di leva; c. dalla minore eta'. L'esito positivo dello stage di cui all'art. 73 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, nel testo vigente, costituisce titolo di preferenza a parita' di merito.
Art. 11 Graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei I concorrenti dichiarati idonei sono classificati secondo il numero totale dei punti riportati, con l'osservanza, in caso di parita', delle disposizioni generali vigenti sui titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi di cui al precedente art. 10. La commissione esaminatrice del concorso per magistrato ordinario, terminati i lavori, forma la graduatoria che e' immediatamente trasmessa per l'approvazione al Consiglio Superiore della Magistratura, con le eventuali osservazioni del Ministro della giustizia. Il Consiglio Superiore della Magistratura approva la graduatoria e delibera la nomina dei vincitori entro venti giorni dalla ricezione. I relativi decreti di approvazione della graduatoria e di nomina dei vincitori sono emanati dal Ministro della giustizia entro dieci giorni dalla ricezione della delibera. La graduatoria e' pubblicata senza ritardo nel Bollettino Ufficiale del Ministero della giustizia e dalla pubblicazione decorre il termine di trenta giorni entro il quale gli interessati possono proporre reclamo. Gli eventuali provvedimenti di rettifica della graduatoria sono adottati entro il termine di trenta giorni, previa delibera del Consiglio Superiore della Magistratura.
Art. 12 Nomina a magistrato ordinario I concorrenti dichiarati idonei all'esito del concorso per esami sono classificati secondo il numero totale dei punti riportati e, nello stesso ordine, sono nominati, con decreto ministeriale, magistrati ordinari, nei limiti dei posti messi a concorso e di quelli aumentati ai sensi del comma 3 bis dell'art. 8 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, nei tempi, anche diversi, consentiti dall'art. 9, commi 5 e 7, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con legge 30 luglio 2010, n. 122 nonche' dagli artt. 16 e 37, comma 11, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, con legge 15 luglio 2011, n. 111. I provvedimenti di nomina sono immediatamente esecutivi, salva la sopravvenuta inefficacia per ricusazione del visto di legittimita' da parte dell'organo di controllo.
Art. 13 Termini per la presentazione dei documenti di rito I vincitori, nominati sotto condizione risolutiva dell'accertamento del possesso dei requisiti di legge, devono comprovare tale possesso con le modalita' e nei termini successivamente indicati nell'invito ad assumere servizio dall'ufficio competente.
Art. 14 Trattamento dei dati personali Ai sensi dell'art. 13, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nel testo vigente, i dati personali forniti dai candidati sono raccolti presso il Ministero della giustizia - Dipartimento dell'Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi - Direzione generale dei Magistrati - ufficio concorsi, per le finalita' di gestione del concorso e sono trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all'instaurazione del rapporto di lavoro. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal concorso. I predetti dati possono essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico - economica del candidato. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato decreto legislativo e puo' esercitarli con le modalita' di cui agli artt. 8 e 9 del predetto decreto. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti del Ministero della giustizia - Dipartimento dell'Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi - Direzione generale dei Magistrati - ufficio concorsi, titolare del trattamento. Il responsabile del trattamento dei dati personali e' il direttore del suddetto ufficio concorsi. I risultati delle prove scritte ed i riferimenti alla pubblicazione della graduatoria finale vengono resi disponibili sul sito del Ministero della giustizia, alla voce Strumenti/Concorsi, esami, assunzioni.
Art. 15 Comunicazioni con i candidati Scaduti i termini di vigenza del bando, i candidati possono comunicare con l'amministrazione, nel corso della procedura concorsuale, con una delle seguenti modalita': dal proprio indirizzo di posta elettronica ordinaria all'indirizzo ufficioconcorsi.dgmagistrati.dog@giustizia.it; dal proprio indirizzo di posta elettronica certificata all'indirizzo ufficioconcorsi.dgmagistrati.dog@giustiziacert.it; per posta raccomandata a/r, all'indirizzo: Ministero della giustizia - Dipartimento dell'Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi - Direzione generale dei Magistrati - ufficio concorsi, via Arenula n. 70 - 00186 Roma; I candidati gia' in possesso di documenti comprovanti stati o qualita' personali rilevanti per la procedura possono, altresi', procedere al deposito diretto, o tramite delegato, presso l'ufficio concorsi. L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' in caso di mancata ricezione delle comunicazioni del candidato ovvero nel caso in cui le proprie comunicazioni non siano ricevute dal candidato a causa dell'inesatta indicazione del recapito o della mancata o tardiva segnalazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa. Roma, 31 maggio 2017 Il Ministro: Orlando
Decreto 23 giugno 2017 - Commissione esaminatrice concorso a 360 posti di magistrato ordinario
23 giugno 2017
Il Ministro della Giustizia
Visto il decreto ministeriale 19 ottobre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 novembre 2016 – 4^ serie speciale – concorsi ed esami, con il quale è stato indetto un concorso, per esami, a 360 posti di magistrato ordinario;
Visto il decreto ministeriale 22 marzo 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 aprile 2017 – 4^ serie speciale – concorsi ed esami, con il quale è stato adottato il diario delle prove scritte del concorso, per esami, a 360 posti di magistrato ordinario;
Visto l’art. 5 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160;
Viste le note della Direzione Generale dei Magistrati in data 3 aprile 2017, 8 maggio 2017 e 29 maggio 2017, con le quali sono stati comunicati i nominativi del personale appartenente all’area terza, da designare come segretari della commissione esaminatrice;
Viste le delibere del Consiglio Superiore della Magistratura in data 12 aprile 2017, 15 giugno 2017 e 21 giugno 2017, con le quali si è preso atto della designazione dei segretari della Commissione medesima;
Vista la delibera del Consiglio Superiore della Magistratura in data 21 giugno 2017 con la quale è stata nominata la Commissione esaminatrice
DECRETA
La Commissione esaminatrice del concorso a 360 posti di magistrato ordinario, indetto con decreto ministeriale 19 ottobre 2016, è composta come segue:
Presidente
Sandrini Enrico Giuseppe – consigliere della Corte di Cassazione
Componenti
- Alma Marco Maria - consigliere della Corte di Cassazione
- Calvanese Celeste – consigliere della Corte di appello di Bari
- Cappiello Patrizia – consigliere della Corte di appello di Napoli
- Colella Simonetta – giudice del Tribunale di Genova
- Coppola Francesco – giudice del Tribunale di Torre Annunziata
- Corbo Fabiana – giudice del Tribunale di Roma
- De Luca Dario – giudice del Tribunale di Reggio Emilia
- Di Nicola Paola - giudice del Tribunale di Roma
- Di Taranto Antonietta – consigliere della Corte di Appello di Firenze
- D’Urso Bruno - giudice del Tribunale di Napoli
- Gallina Carmela - giudice del Tribunale di Milano
- Giacomini Francesco – giudice del Tribunale di Roma
- Mullig Giovanna – giudice del tribunale di Udine
- Nigra Marco – giudice del Tribunale di Torino
- Oggero Maria Eugenia – consigliere della Corte di Appello di Torino
- Rubolino Eugenio – magistrato distrettuale requirente Corte di Appello di Roma
- Saso Maurizio – giudice del Tribunale di Brindisi
- Spanu Antonio Pietro – giudice del Tribunale di Sassari
- Suma Marcella – giudice del Tribunale di Napoli
- Valente Maria Michela – magistrato distrettuale giudicante Corte di Appello di Bari
- Addis Fabio – professore ordinario – Università di Brescia
- Frezza Giampaolo – professore ordinario – Libera Università “Maria Santissima Assunta” di Roma – sede di Palermo
- Magro Maria Beatrice – professore associato – Università Telematica “Guglielmo Marconi” di Roma
- Stipo Massimo – professore ordinario – Università “La Sapienza” di Roma
- Vetrò Francesco – professore associato – Università del Salento
- Giacomardo Lucio – avvocato del foro di Napoli
- Passalacqua Pasquale, avvocato del foro di Roma
- Uda Giovanni Maria, avvocato del foro di Sassari
Segretari
- Podda Maria Grazia, Ufficio del Capo Dipartimento
- Zesi Micaela, Ufficio del Capo Dipartimento
- Flaviano Rosalba, Direzione Generale del personale e della formazione
- Masala Francesca, Direzione Generale del personale e della formazione
- Matera Anna Rita, Direzione Generale del personale e della formazione
- Tuccelli Rosa, Direzione Generale del personale e della formazione
- Vella Saverio, Direzione Generale del personale e della formazione
- Augugliaro Caterina, Direzione Generale delle risorse e delle tecnologie
- Oppido Rosanna, Direzione Generale delle risorse e delle tecnologie
- Cilio Concettina, Direzione Generale delle risorse e delle tecnologie
- Gerbino Chiara, Direzione Generale dei Magistrati
- Marcon Lucia, Direzione Generale dei Magistrati
- Punzina Loredana, Direzione Generale di Statistica
- Contento Francesca, DAG
- Inzinza Guglielmo, DAG
- Pinori Antonella, DAG
- De Paolis Marco, DAP
- Zielli Alessandra, DAP
- Vanni Venezia, DAP
- Viviano Alessandra, DGM
- Bianchi Andrea, Corte di Cassazione
- Tarsi Roberto, Corte di Cassazione
- De Blasiis Antonio, Corte di Cassazione
- D’Anna Donatella, Corte di Cassazione
- Rizzo Aldo, Corte di Cassazione
- Scarsella Cinzia, Corte di Cassazione
- Gallo Anna Maria, Corte di Appello
- Bonito Maura, Procura Generale presso Corte di Appello
- Battistella Ilaria, Tribunale
- Capannolo Roberto, Tribunale
- Coderoni Antonella, Tribunale
- Piccione Angela, Tribunale
- Piazzolla Lucia, Tribunale
- Rodelli Stefania, Tribunale
- Manganozzi Cinzia, Procura della Repubblica
- Di Costanzo Ira Lorna, Procura della Repubblica
- Battaglia Gaetano, Procura della Repubblica
La dott.ssa Alessandra Celentano, responsabile dell’Ufficio Concorsi Magistrati, è nominata coordinatore della segreteria della predetta Commissione.
La relativa spesa graverà sul capitolo 1461, piani gestionali 1 e 4, del bilancio di questo Ministero per l’anno finanziario 2017 e sui corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
Roma, 23 giugno 2017
Il Ministro
Andrea Orlando
Pubblichiamo sotto il Bando del prossimo concorso in Magistratura ordinaria: il diario delle prove scritte è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie speciale, concorsi ed esami, del 7 aprile 2017.
Nell’imminenza delle prove scritte, il Corso organizza sessioni straordinarie di preparazione riservate a coloro tra i corsisti che avranno presentato la domanda di partecipazione al concorso.
Le prove scritte del concorso avranno luogo in Roma, presso la Fiera Roma, Via Portuense n. 1645-1647, nei giorni 11, 12 e 14 luglio 2017, con ingresso dei candidati nelle sale di esame alle ore 8.00.
I candidati dovranno presentarsi in Roma, presso la Fiera Roma, Via Portuense, n. 1645- 1647, per l’espletamento delle procedure identificative preliminari e per la consegna dei codici e dei testi di legge di cui è ammessa la consultazione in sede di esami, nei giorni e negli orari seguenti:
- il giorno 8 luglio 2017, dalle ore 8.30 alle ore 13.30, i candidati il cui cognome inizia con una lettera compresa tra la “ A ” e la “ D ”;
- il giorno 8 luglio 2017, dalle ore 14.30 alle ore 17.30, i candidati il cui cognome inizia con una lettera compresa tra la “ E “ e la “ L”;
- il giorno 10 luglio 2017, dalle ore 8.30 alle ore 13.30, i candidati il cui cognome inizia con una lettera compresa tra la “ M “ e la “ R “;
- il giorno 10 luglio 2017, dalle ore 14.30 alle ore 17.30, i candidati il cui cognome inizia con una lettera compresa tra la “ S “ e la “ Z “.