C3 *Obbligazioni e contratti – Assicurazione, consapevole e volontaria reticenza dell’assicurato, influenza sul rischio e annullabilità

- Con il primo motivo si deduce il vizio ex art. 360 n.4 cod. proc. civ. per violazione degli artt. 132, comma 4, e 115 cod. proc. civ., non avendo la Corte indicato le ragioni per le quali ha ritenuto di disattendere tutti gli accertamenti, le valutazioni e le conclusioni racchiuse nella relazione peritale svolta in grado di appello. Il motivo è fondato per l’assoluta pretermissione delle puntuali argomentazioni della CTU in ordine alla irrilevanza del quadro pregresso sulla finale gravità dello stato di salute riscontrata. La CTU svolta in appello ha limitato nella misura del 55%, al netto della rimanente situazione di comorbilità, il quantum della invalidità contratta per effetto del morso della zecca (causativa della neuroboreliosi tardiva cronica), escludendo analoga incidenza neurologica da parte delle malattie pregresse da cui era affetta la vittima. La Corte di merito, nel valutare tale incidenza, ha considerato come neurologico il quadro patologico pregresso (mielite trasversa e neurite ottica), senza però confrontarsi con il diverso esito della CTU in ordine alle cause dell’invalidità riscontrata per effetto del morso di zecca. Sulla necessità per il giudice del merito di svolgere un’adeguata motivazione, si cita veda Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13922 del 07/07/2016, ove si afferma che il mancato esame delle risultanze della CTU integra un vizio della sentenza che può essere fatto valere nel giudizio di cassazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod.proc.civ., risolvendosi nell’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, in un giudizio per il risarcimento dei danni cagionati ad un neonato in occasione del parto, aveva disatteso i rilievi tecnici formulati dal CTU, secondo i quali gli interventi praticati durante il travaglio ed il parto non corrispondevano ai protocolli della corretta assistenza, senza indicare le ragioni per cui aveva ritenuto erronei tali rilievi, ovvero gli elementi probatori, i criteri di valutazione e gli argomenti logico-giuridici utilizzati per addivenire alla decisione contrastante con essi). In tal senso si veda anche Cass. Sez. 3, Sentenza n.20125 del 07/10/2015, ove si sancisce che il giudice d’appello, qualora dissenta dalle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio nominato in secondo grado e accolga quelle del consulente tecnico d’ufficio designato in primo grado, deve enunciare le ragioni della scelta,contestando le contrastanti argomentazioni della seconda consulenza.
- Con il secondo motivo si deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1892,1337 e 2697 cod. civ. in relazione all’art. 360 n.3 cod. proc. civ.e la violazione degli artt. 132, comma 4, cod.proc. civ. e 115 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360 n.4. cod. proc. civ., per la parte in cui il giudice ha dichiarato inefficace l’assicurazione stipulata per avere l’assicurata taciuto le proprie pregresse patologie ai sensi dell’art. 1892 cod. civ., in quanto la condizione di patologia generale avrebbe indotto l’assicuratore a desistere dal consenso. La ricorrente sul punto deduce che l’affermazione generica di non soffrire di malattie gravi, minorazioni anatomiche o funzionali o imperfezioni fisiche, per la sua genericità, non vale ad identificare le circostanze rilevanti per l’assunzione del rischio; oltretutto il CTU avrebbe indicato che gli effetti invalidanti su un corpo perfettamente integro e sano sarebbero stati i medesimi: pertanto è stata erroneamente ritenuta fondata l’eccezione dell’assicuratore in carenza di un formulario ed in presenza di un quadro clinico irrilevante e comunque noto all’assicuratore ed al suo agente; riferisce infine la ricorrente che l’agente che ha stipulato la polizza era del tutto a conoscenza della situazione in cui versava l’assicurata. Osserva la Corte che nel caso specifico la considerazione avrebbe dovuto svolgersi tenendo conto delle circostanze del caso e non in astratto. In materia di oneri di informazione da parte dell’assicurato occorre fare riferimento al precedente stabilito da Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 19520 del 04/08/2017, ove si sancisce che "il contratto di assicurazione è annullabile per reticenza o dichiarazioni inesatte ex art. 1892 c.c. quando l’assicurato abbia con coscienza e volontà omesso di riferire all’assicuratore, nonostante gli sia stata rivolta apposita domanda, circostanze suscettibili di esercitare una effettiva influenza sul rischio assicurato, non essendo necessaria anche la consapevolezza di essere affetto dalla specifica malattia che abbia poi dato luogo al sinistro". Sul ivi punto, rileva anche il precedente di cui a Cass., Sez. 3, Sentenza n. 25011 del 10/10/2008, ove si afferma che "la conoscenza da parte dell’impresa assicuratrice della reticenza dell’assicurato o dell’inesattezza delle sue dichiarazioni, rilevante ai fini dell’annullamento del contratto di assicurazione, non può essere confusa con quella dei soggetti che non hanno il potere di rappresentarla, il cui stato soggettivo è irrilevante ai sensi dell’art. 1391 cod. civ.. Peraltro non può escludersi che, anche in assenza del potere rappresentativo (come nel caso di espletamento della relativa attività da parte di procacciatore d’affari o agente privo di rappresentanza), possa verificarsi un trasferimento di conoscenze acquisite in relazione al rischio assicurato dall’incaricato alla compagnia di assicurazioni, sua mandante, ma, ai fini del recesso, è necessario che tale trasmissione di conoscenze sia concretamente provata dall’assicurato, anche mediante presunzioni". Le valutazioni svolte dalla Corte di merito non hanno tenuto conto di tali parametri di valutazione per sancire l’inefficacia del contratto di assicurazione. Pertanto il motivo è fondato.
- Conclusivamente vengono accolti il primo e secondo motivo, pertanto la sentenza impugnata viene cassata con rinvio alla Corte d’appello di Trieste affinché giudichi in diversa composizione anche sulle spese di questo giudizio.
Corte di Cassazione, III, sentenza del 29.05.2018, n. 13399
Tag:cassazione civile, *