C4 Incameramento di denaro e licenziamento disciplinare – Fattispecie

Considerato
che i motivi denunciati, configurando vizi di motivazione, sono inammissibili;
che, infatti, ai sensi dell'articolo 348 ter cod. proc. civ., commi 4 e 5, allorquando la sentenza d'appello conferma la decisione di primo grado il ricorso per Cassazione può essere proposto esclusivamente per i motivi di cui ai numeri 1-2-3 e 4 del primo comma dell'articolo 360 cod. proc. civ. ;
che la disposizione è applicabile ratione temporis ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato dall'11 settembre 2012 ( articolo 54 co.2 DL 83/2012); che, nel presente giudizio, l'atto di appello è stato depositato in data 17.6.2013;
che, per evitare il rilievo di inammissibilità, è onere della parte ricorrente indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell'appello, onde dimostrare che esse sono tra loro diverse (Cass. nr. 26774 del 2016; Cass. nr. 5528 del 2014); che tale ipotesi non ricorre nella fattispecie;
che, in ogni caso, i vizi denunciati neppure indicano, nei termini rigorosi richiesti dal vigente testo del predetto art. 360 nr.5 cod. proc. civ. (applicabile all'attuale giudizio) il "fatto storico", non esaminato, che abbia costituito oggetto di discussione e che abbia carattere decisivo (Cass. s.u. 7 aprile 2014, n. 8053);
che le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo;
Corte di Cassazione, Lavoro, ordinanza del 13.04.2018, n. 9234