C6-Proprietà e diritti reali-Comunione legale-Divisione dei beni-Patrimonio netto
- il ricorso è fondato, posto che è consolidato l’indirizzo di questa Corte che l’art.194 c.c., che regola il criterio divisionale della comunione legale, risponde al principio per cui "lo stesso concetto di comunione de residuo non può avere riguardo ai beni destinati a confluirvi senza avere contemporaneamente riguardo alle passività che gravano su quei beni, anche solo in virtù della garanzia generica ex art. 2740 c.c." (Cass. 2680/2000, 7060/2004); ed invero anche in altri precedenti l’attribuzione patrimoniale dei "beni" ha avuto riguardo al "patrimonio netto" (così Cass. 6876/2013 in caso di società);
- nella specie, il tribunale si è limitato ad una ricognizione dei cespiti immobiliari esistenti al momento dello scioglimento della comunione, conseguente all’instaurazione del regime di separazione, senza contabilizzare la massa passiva afferente all’attività economica in cui essi erano dedotti, consistentemente gravata - nello stesso periodo - di perdite aziendali, nella prospettazione del ricorrente e dunque incidenti sulla nozione economica di bene caduto in divisione; quest’ultimo va invero inteso alla stregua di valore netto, solo così realizzativo dell’effettivo credito esercitabile sulla comunione de residuo, secondo il criterio giuridico posto dall’art.194 c.c. e violato;
- il ricorso è pertanto fondato, conseguendone la cassazione del decreto con rinvio, anche per le spese del procedimento.
Corte di Cassazione, VI– 1, ordinanza del 21.02.2018, n. 4186