Delitti contro il patrimonio-Rapina-Fattispecie-Arma impropria-Definizione.
Il ricorso è fondato.
- La pacifica giurisprudenza di legittimità, condivisa dal Collegio, ritiene che dal disposto dell'art. 4, comma 2, della legge 18 aprile 1975 n. 110, risulta che devono considerarsi armi, sia pure improprie, tutti quegli strumenti, anche non da punta o da taglio, che, in particolari circostanze di tempo o di luogo, possano essere utilizzati per l'offesa alla persona; ne deriva che anche "un mattarello" o un "randello di legno" o, come nella specie, una bottiglia, quando siano utilizzati a fine di minaccia in un contesto aggressivo e quindi senza giustificato motivo, diventano strumenti atti ad offendere e devono considerarsi arma, anche ai fini dell'applicazione delle relative aggravanti previste dall'art. 628, comma 3, n. 1 e dall'art. 585 cod.pen. (Sez. 2, n. 3760 del 24/02/1990, dep. 1991, Ma., Rv. 186774; Sez. 5, n. 5533 del 22/04/1981, Mi., Rv. 149198).
Ne consegue che, come correttamente indicato dal ricorrente, al giudice di merito spettava il compito di verificare se la bottiglia tenuta in mano da uno degli imputati della rapina, con la consapevolezza degli altri, fosse stata utilizzata come strumento atto ad offendere la vittima in quelle circostanze di tempo e di luogo in cui si era verificato il fatto, così da poter essere qualificata come arma impropria in quanto portata senza giustificato motivo.
- La sentenza, sul punto, è contraddittoria, perché, da un lato, allorquando il giudice ha escluso l'aggravante, ha fatto riferimento a circostanze di luogo tali da poter giustificare il porto della bottiglia (per essere il fatto avvenuto vicino ad una discoteca) al contempo escludendo che l'arma fosse stata utilizzata per l'offesa alla vittima durante la perpetrazione del reato; dall'altro, nella precedente descrizione del fatto, esplicitamente ha precisato che la persona offesa era stata minacciata da uno dei correi dell'imputato con l'uso della bottiglia ed esattamente "a non chiamare i carabinieri altrimenti (uno degli imputati) l'avrebbe colpito alla testa con una bottiglia di birra in vetro che teneva in mano".
Nel che evidenziando specifiche circostanze di tempo, di luogo e di persona tali da far ritenere che la bottiglia fosse stata concretamente utilizzata per commettere il reato, come strumento atto ad offendere la vittima e, per questo, detenuto senza giustificato motivo.
Si impone, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata sotto lo specifico profilo di interesse, che potrebbe avere decisivi effetti sul giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti.
Corte di Cassazione, II, sentenza del 12 giugno 2017, n. 29104