P2 *Industria e commercio – Utilizzo indebito di carte di credito anche in assenza di possesso materiale – Fattispecie

2.1 I ricorsi sono manifestamente infondati e devono pertanto essere dichiarati inammissibili. Ed invero in tema di distinzione tra le due figure delittuose di utilizzazione abusiva di carte di credito e truffa informatica di cui all’art. 55 d.Lvo 231/2007 questa corte ha già avuto modo di affermare che l’indebita utilizzazione, a fine di profitto proprio o altrui, da parte di chi non ne sia titolare, di una carta di credito integra il reato di cui all’art. 55, comma nono, D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 e non il reato di truffa, che resta assorbito in quanto l’adozione di artifici o raggiri è uno dei possibili modi in cui si estrinseca l’uso indebito di una carta di credito (Sez. 2, n. 48044 del 09/09/2015, Rv. 265363). Difatti il delitto di frode informatica, a differenza di quello di cui all’art. 55 n. 9 del D.Lgs. n. 231 del 2007, richiede necessariamente che si penetri abusivamente nel sistema informatico bancario e si effettui illecite operazioni sullo stesso al fine di trarne profitto per sé o per altri (Sez. 2, n. 50140 del 13/10/2015, Rv. 265565).
Ed invero l’art.55 comma 9 citato, prevede la sanzione penale per "chiunque, al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all’acquisto di beni o alla prestazione di servizi, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 a 1.550 Euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera carte di credito o di pagamento o qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all’acquisto di beni o alla prestazione di servizi, ovvero possiede, cede o acquisisce tali carte o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi".
Appare pertanto evidente che per consumare il suddetto delitto non è indispensabile il materiale possesso della carta di credito o di pagamento essendo anche solo sufficiente il possesso dei codici della stessa carta e dei codici personali utilizzati a fini di profitto personale od anche a vantaggio di terzi; viceversa la frode informatica ex art. 640 ter cod.pen. sanziona la condotta di colui il quale, "alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno" e richiede quindi quale elemento differenziale e specifico l’accesso al sistema e non anche il semplice utilizzo di dati personali comunque illecitamente acquisiti.
Pertanto la condotta di chi effettui operazioni di pagamento mediante una carta di credito o di pagamento di cui non risulti titolare anche senza il materiale possesso della carta stessa ma utilizzando il numero ed i codici personali della medesima carta di cui è venuto illegittimamente in possesso integra il delitto di cui all’art. 55 citato. E poiché nel caso in esame i ricorrenti hanno fatto utilizzo della carta e dei codici senza esserne titolari per effettuare pagamenti presso un sito on line gli stessi, non avendo fatto accesso ad alcun sistema informatico riservato, appaiono essere responsabili del delitto loro esattamente contestato.
Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di Euro duemila ciascuna a favore della cassa delle ammende.
Corte di Cassazione, II, sentenza del 12.12.2018, n. 55438
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