P2 *Obbligazioni e contratti – Appropriazione indebita – Crediti non certi, liquidi ed esigibili ed inoperatività della compensazione
Il ricorso è inammissibile in quanto basato su motivi manifestamente infondati o comunque non consentiti.
- Quanto agli argomenti contenuti nel primo motivo, essi si rivelano meramente reiterativi delle analoghe questioni proposte con i motivi di appello e rispetto alle quali la motivazione della sentenza impugnata risulta puntuale in fatto e corretta in diritto.
Trattasi comunque di valutazioni di merito, che sono insindacabili nel giudizio di legittimità, quando il metodo di valutazione delle prove sia conforme ai principi giurisprudenziali e l’argomentare scevro da vizi logici, come nel caso di specie (Sez. U., n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; Sez. U., n. 12 del 31.5.2000, Sakani, Rv. 216260; Sez. U. n. 47289 del 24.9.2003, Petrella, Rv. 226074). E così, segnatamente, la Corte territoriale, dopo aver ribadito che, sotto il profilo materiale, non era dubbia la circostanza secondo la quale l’avvocato P. ha incassato sul proprio conto corrente quanto la debitrice Sinergy Travel doveva alla Oltremare, senza poi girare il denaro a quest’ultima, quanto all’elemento soggettivo del dolo necessario alla integrazione del reato ascritto, dà, adeguatamente, atto del vaglio degli elementi indiziari dai quali ne ha univocamente desunto la presenza, indicando, oltre al fatto che la tesi difensiva (autorizzazione verbalmente data dall’amministratore di Oltremare, S. , di trattenere le somme in attesa che i nuovi vertici societari verificassero i conti del dare/avere tra la società ed il P. ) è stata seccamente smentita proprio dalla presunta fonte (il S. ), numerosi ulteriori elementi sintomatici, quali la circostanza che il pagamento era stato richiesto con lettera nella quale si invitava al pagamento "direttamente allo scrivente Studio" indicando allo scopo i dati dell’IBAN dell’avv. P. , che trattavasi di procedura del tutto anomala rispetto alla prassi corrente per casi analoghi e che comunque il denaro non era stato mai più restituito alla Oltremare.
Come correttamente rilevato dalla Corte territoriale, l’imputato non ha fornito spiegazioni attendibili e riscontrate rispetto a nessuno di questi elementi.
Né dubbi possono giustificarsi in relazione alla eventuale presenza di crediti professionali del difensore, peraltro negati dalla Oltremare.
Infatti, quand’anche sussistessero eventuali crediti professionali, secondo la condivisa giurisprudenza di questa Corte (Sez. 2, n. 293 del 04/12/2013, Rv. 257317), nel reato di appropriazione indebita non opera il principio della compensazione con credito preesistente, allorché si tratti di crediti non certi, né liquidi ed esigibili. E i crediti di cui nella fattispecie si è vagamente parlato erano tutti incerti, illiquidi e contestati. Si consideri, inoltre, che la richiamata affermazione giurisprudenziale è stata resa in analoga fattispecie nella quale si è ritenuto configurabile il reato in questione nei confronti di un avvocato che aveva riscosso alcuni titoli di pagamento emessi in favore del proprio assistito e poi trattenuto le relative somme a compensazione di crediti professionali maturati nei confronti del cliente, che, però, ne contestava l’esistenza.
- Quanto al secondo motivo, relativo alle attenuanti generiche, parimenti deve rilevarsi la manifesta infondatezza.
Invero, nella sentenza impugnata si giustifica il diniego per l’assenza di elementi valutabili allo scopo, trattandosi di fatto che non presenta i caratteri della scarsa gravità, la somma non è trascurabile e non è mai stata restituita, il fatto è avvenuto abusando di relazioni professionali. Dunque ci si trova in presenza di motivazione effettiva e per nulla illogica.
Inoltre, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, condivisa dal Collegio, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente giustificato con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la modifica dell’art. 62 bis, disposta con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente non è più sufficiente lo stato di incensuratezza dell’imputato (Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Rv. 260610).
Si deve dunque concludere nel senso indicato.
- Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna dell’imputato che lo ha proposto al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che, alla luce del dictum della Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in Euro 2.000,00.
Corte di Cassazione, II, sentenza del 12.03.2018, n. 10977