P3 *Lavoro – Violenza sessuale sul luogo di lavoro – Fattispecie in tema di bacio a sorpresa [ ]

Il ricorso è infondato.
1. A differenza di quanto dedotto dalla difesa, il giudizio di colpevolezza dell'imputato, non presenta vizi di legittimità rilevabili in questa sede. Ed invero, le due conformi sentenze di merito, le cui motivazioni sono destinate a integrarsi reciprocamente, per formare un corpus argomentativo unitario, hanno operato una puntuale ricostruzione della vicenda oggetto di contestazione, richiamando in primo luogo le dichiarazioni della persona offesa, An. Ma., escussa peraltro anche in sede di rito abbreviato, la quale ha descritto l'episodio verificatosi la mattina del 6 maggio 2008 presso la biblioteca comunale di Villa Literno, dove ella prestava servizio volontario e dove lavorava altresì, quale responsabile della biblioteca, l'odierno ricorrente Vi. Io.: questi, dopo aver invitato la persona offesa a pranzare con lui, raccomandandosi di non parlarne, cosa che aveva insospettito la Ma., si avvicinava alla donna, la afferrava con veemenza al collo dalle spalle e, facendo forza con il suo braccio alla gola, la immobilizzava, dandole un bacio sulle labbra con la lingua. Riuscita a divincolarsi, la persona offesa usciva repentinamente dalla biblioteca, dove peraltro lasciava il giubbotto, raccontando l'episodio al fidanzato e ai genitori. Orbene, la valutazione della credibilità del racconto della Ma. operata dai giudici di merito, in quanto sorretta da argomentazioni logiche e aderenti alle acquisizioni probatorie, non presta il fianco alle censure difensive, avendo sia il G.U.P. che la Corte di appello rimarcato non solo la linearità delle dichiarazioni della persona offesa, puntuali, coerenti e non animate da particolari motivi di rancore, ma anche l'esistenza di significativi riscontri, costituiti dal rinvenimento del giubbotto nella biblioteca da parte della P.G., dalla documentazione comprovante la presenza della donna il 6 maggio 2008 nei locali della biblioteca, dalle dichiarazioni dei genitori e del fidanzato della Ma., e in parte da quelle dell'imputato, il quale non ha negato il bacio, pur collocandolo in una dimensione consensuale, che tuttavia è stata fermamente negata dalla persona offesa. La versione difensiva di un eventuale errore di percezione sul punto da parte di Io. è stata dunque ragionevolmente respinta dalle sentenze di merito, in quanto fondata su un'affermazione dell'imputato apertamente smentita da un quadro probatorio rivelatosi maggiormente solido, attendibile e convergente. In definitiva, la valutazione della credibilità della persona offesa e la conseguente formulazione del giudizio di colpevolezza resistono alle doglianze difensive, che invero si articolano soprattutto in un diverso (e non consentito) apprezzamento delle fonti probatorie, fondato peraltro su una lettura frammentaria delle stesse.
2. In conclusione, alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
Corte di Cassazione, III, sentenza del 19.10.2018, n. 47715
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