P3 *Tributario – Superamento della soglia limite dei reati tributari per somma di varie sanzioni e inapplicabilità del 131 bis c.p.

Ai fini della corretta inquadrabilità della contestazione svolta sul piano normativo, occorre premettere che, malgrado il reato in contestazione risulti essersi consumato, secondo il precedente assetto normativo, in corrispondenza di ogni omesso versamento mensile, ovverosia al giorno sedici del mese successivo a quello cui si riferiscono i contributi non versati, trova ciò nondimeno applicazione la nuova disciplina introdotta dal D.Lgs. n. 8 del 2016 ed entrata in vigore il 16.2.2016 in forza della quale deve farsi riferimento all’importo complessivo annuale rimasto insoluto che riveste rilevanza penale ove superiore alla somma di Euro 10.000 e ciò per effetto della disposizione di cui all’art. 8 del citato decreto legislativo che stabilisce l’applicazione delle disposizioni che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto. Ai sensi della mutata normativa il reato assume perciò una configurazione unitaria (Sez. 3, n. 35589 del 11/5/2016, Di Cataldo, Rv. 268115) o comunque si delinea come una fattispecie caratterizzata dalla progressione criminosa nel cui ambito, una volta superato il limite di legge, le ulteriori omissioni nel corso del medesimo anno rappresentano momenti esecutivi di un reato unitario a consumazione prolungata, la cui definitiva cessazione viene a coincidere con la scadenza prevista dalla legge per il versamento dell’ultima mensilità, individuata con il termine del 16 del mese di gennaio dell’anno successivo (Sez. 3, n. 37232 del 11/5/2016, Lanzoni, Rv. 268308).
La mutata configurazione del reato in esame ha inequivoche ricadute sulla causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis con riferimento all’indice-criterio della non abitualità della condotta. Se l’interpretazione data da questa Corte ha ripetutamente posto l’accento in relazione allo sbarramento contenuto nel comma 3 sul duplice profilo sia diacronico, avuto riguardo alle precedenti condanne per reati della stessa indole, sia sincronico con riferimento alla pluralità delle violazioni poste in essere nell’ambito del medesimo procedimento, ritenendo che entrambi concorressero a delineare la nozione di comportamento abituale (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016 - dep. 06/04/2016, Tushaj, Rv. 266591), va tuttavia rilevato che la discrezionalità del giudicante non acquisisce margini più ampi per effetto della struttura unitaria del reato di omesso versamento dei contributi previdenziali, il quale ricade invece nell’ambito dei "reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate". Pur perfezionandosi il reato di cui all’art. 2, comma 1-bis con il superamento della soglia di Euro 10.000 annui indipendentemente dal numero delle mensilità inevase - ben potendo l’illecito penalmente rilevante essere integrato dall’omesso versamento anche di una sola mensilità se di valore superiore a tale importo -, non vi è dubbio tuttavia che allorquando più mensilità concorrano a determinare lo sbarramento prefissato dal legislatore ci si trovi di fronte ad una pluralità di omissioni che possono integrare il "comportamento abituale" ostativo al riconoscimento del beneficio. È proprio infatti l’attuale struttura del delitto che, ai fini dell’applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis c.p., impone al giudice del merito di prendere in considerazione, in relazione alla sussistenza o meno del necessario requisito della non abitualità del comportamento, il numero delle mensilità nelle quali la condotta omissiva si è verificata, valutando la rilevanza della eventuale reiterazione della condotta tipica.
Ma anche sotto il concorrente profilo dell’offensività della condotta, occorre considerare, al pari di quanto affermato dalla giurisprudenza di questa Corte in ordine ai reati tributari per i quali sia stata fissata una soglia per la punibilità, la condotta nella sua globalità, avuto riguardo all’importo complessivo delle mensilità rimaste insolute e non già con riferimento alla sola eccedenza rispetto alla soglia di punibilità prevista dal legislatore (cfr. Sez. 3, n. 51020 del 11/11/2015 - dep. 29/12/2015, Crisci, Rv. 265982 che ha escluso l’applicabilità del’istituto di cui all’art. 131 bis c.p. per il reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 10-ter, la cui soglia è fissata in Euro 250.000, con riferimento ad un omesso versamento quantificato nella somma complessiva di 255.486,00 Euro; nonché Sez. 3, n. 13218 del 20/11/2015 - dep. 01/04/2016, Reggiani Viani, Rv. 266570 che, in relazione al medesimo reato, ha ritenuto non particolarmente tenue, sul piano oggettivo, l’omesso versamento di 270.703 Euro).
Muovendo dal presupposto secondo che il grado di offensività che dà luogo a reato è già stato valutato dal legislatore nella determinazione della soglia di rilevanza penale, quanto più ci si allontana dal valore-soglia tanto più è verosimile che ci si trovi in presenza di un fatto non specialmente esiguo, cosicché, sebbene nessuna conclusione possa trarsi in astratto, senza considerare cioè le peculiarità del caso concreto, solo un’omissione di ammontare vicinissimo a tale soglia potrebbe essere ritenuta di particolare tenuità.
A tali principi non risulta essersi attenuto il Tribunale di Siracusa che ha limitato la propria valutazione alla sola parte eccedente la soglia di punibilità considerando esclusivamente la marginale eccedenza dell’importo non versato rispetto alla soglia dei 10.000 Euro, sia in termini percentuali, in quanto inferiore al 20%, che assoluti, in quanto pari ad Euro 1.985,00, senza né considerare l’importo delle ritenute non versato nel suo ammontare complessivo, né il numero delle mensilità inevase.
La sentenza impugnata deve essere pertanto annullata con rinvio al giudice a quo che dovrà, attenendosi ai principi sopra rilevati, procedere a nuovo giudizio limitatamente all’applicabilità della causa di non punibilità. Va in ogni caso puntualizzato che il disposto annullamento parziale non intacca le disposizioni della sentenza che attengono all’affermazione di responsabilità atteso che a norma dell’art. 624 c.p.p. la sentenza acquista "autorità di cosa giudicata nelle parti che non hanno connessione essenziale con la parte annullata": tale connessione non sussiste quando venga rimessa dalla Corte di cassazione al giudice di rinvio esclusivamente la questione relativa alla punibilità, sul rilievo che il giudicato (progressivo) formatosi sull’accertamento del reato e della responsabilità dell’imputato, con la definitività della decisione su tali parti, impedisce l’applicazione di cause estintive sopravvenute all’annullamento parziale (Sez. U, n. 4904 del 26/03/1997, Attinà, Rv. 207640)
Corte di Cassazione, III, sentenza del 07.01.2019, n. 346
Tributario - Perdita di effetto del sequestro a seguito di sgravio della cartella
4. Il ricorso è manifestamente infondato.
Ritiene il Collegio di dare continuità all’orientamento di questa Corte, secondo cui, in tema di reati tributari, non è possibile disporre o mantenere il sequestro funzionale all’ablazione, in caso di annullamento della cartella esattoriale da parte della commissione tributaria, con sentenza anche non definitiva, e di relativo provvedimento di "sgravio" da parte dell’Amministrazione finanziaria (Cass., Sez. 3, n. 39187/15, Lombardi Stronati, Rv. 264789). Le osservazioni del Pubblico ministero non colgono nel segno, per i limiti di cognizione del Tribunale del riesame propri della presente fase cautelare. Sta di fatto che l’Agenzia delle entrate, non solo non ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale, ma ha proceduto anche allo sgravio, e l’Equitalia ha provveduto alla cancellazione delle formalità pregiudizievoli, pignoramento ed ipoteca legale. Di tali circostanze il Tribunale del riesame ha tenuto conto, facendo buon governo dal principio affermato da questa Corte nella sentenza sopra riportata e successivamente ribadito nelle sentenze citate nell’ordinanza impugnata (Cass., Sez. 3, n. 19994/17, Bifulco, Rv 269763 e 26450/16, Tolio, non massimata).
Nulla per le spese trattandosi di ricorso del Pubblico ministero.
Corte di Cassazione, III, sentenza del 07.01.2019, n. 355
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