PF Professioni – Detenzione di armi e diligenza nella custodia
- Il ricorso va dichiarato inammissibile per le ragioni che seguono.
1.1. Il primo motivo è di natura assertiva-confutativa e, nel negare apoditticamente la sussistenza del reato in contestazione, non si misura appieno con l'ordito motivazionale della sentenza impugnata.
Nessun profilo di illegittimità può, invero, in essa fondatamente ravvisarsi, ove si consideri che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, il dovere di diligenza nella custodia di un'arma può dirsi adempiuto quando siano state adottate le cautele che nelle specifiche situazioni di fatto possono esigersi da una persona di normale prudenza secondo il criterio dell'id quod plerumque accidit (Sez. 1, n. 16609 dell'11/2/2013, Quaranta Rv. 255682; Sez. 1, n. 1868 del 21/1/2000, Romeo, Rv. 215211), e che, nel caso in esame, come correttamente argomentato dalla Corte di merito, l'aver lasciato le armi di cui trattasi, ancora funzionanti, esposte in bella evidenza all'ingresso della propria abitazione appese ad un appendiabito, senza predisporre ulteriori accorgimenti e precauzioni, integra, senza dubbio, gli estremi del reato contestato, scaturendo da tale condotta omissiva la possibilità, per degli estranei, di entrare agevolmente in possesso delle armi (nella situazione concreta, tra l'altro, in casa erano presenti dei parenti del ricorrente), lasciate alla loro portata per violazione dell'obbligo giuridico di usare le necessarie cautele (Sez. 1, n. 13894 del 22/10/1999, P.G. in proc. Marguglio, Rv. 215787).
1.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato, atteso che, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, il Giudice di merito non ha affatto omesso di motivare sul diniego delle attenuanti generiche, ma lo ha ancorato, in modo congruo, alle concrete modalità del fatto, in quanto sintomatiche del totale disprezzo dei canoni di ordinaria prudenza imposti dall'obbligo di custodire le armi di cui all'art. 20 L. n. 110/75.
1.3. Infine, manifestamente infondato si presenta anche l'ultimo motivo di ricorso, poiché la richiesta di applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. deve ritenersi implicitamente disattesa dal Tribunale quando ha evidenziato, in modo non manifestamente illogico, la pluralità di armi negligentemente custodite, la collocazione delle stesse all'ingresso dell'appartamento, la presenza di altre persone nel momento del controllo subito dai Carabinieri di Lauria, apprezzati quali indicatori sintomatici di una condotta non occasionale.
- Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Corte di Cassazione, Feriale Penale, sentenza del 04.12.2018, n. 54145